Osservazioni sul PRG di Ponte San Pietro

Potere CONFORMATIVO e ESPROPRIATIVO

Documento inviato all'allora Sindaca di Ponte San Pietro, Giuliana Reduzzi, in relazione al problema della redazione del PGT relativo all'Isolotto di Ponte.
Il documento non è stato tenuto in alcuna considerazione.

“E’ sufficiente, quindi, rilevare che, nel caso di specie, le destinazioni a parco urbano, a parcheggio e a viabilità non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli ed ammettono, anzi, chiaramente la realizzazione, anche da parte di privati in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, per escludere che l’imposizione dei relativi vincoli necessitasse della contestuale previsione dell’indennizzo e di una puntuale motivazione sulle ragioni assunte a base della loro reiterazione”
Il Supremo Consesso amministrativo, con la pronuncia de qua, chiarisce per l’ennesima volta che la previsione dell’indennizzo nel caso di reitera di vincoli è doverosa solo per i vincoli preordinati all’ablazione del suolo (c.d. espropriativi) e per quelli "sostanzialmente espropriativi" ai sensi dell’art. 39, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, i quali comportano l’azzeramento del contenuto economico del diritto di proprietà.
La IV sezione, seguendo l’insegnamento della Consulta (sent. n. 179/99), ribadisce che non possono essere considerati come vincoli sostanzialmente espropriativi, ma costituiscono dei vincoli conformativi, quelli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato .
La Corte costituzionale, precisamente, si espresse come segue: “Sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi sono realizzabili anche dal soggetto privato e senza necessità di preventiva ablazione del bene”.
E’ essenziale, al fine di comprendere il caso in esame, la definizione dei concetti di potere conformativo (art. 42 comma 2 Cost.) e potere ablatorio (art. 42, comma 3 Cost.).
Sono espressioni del potere conformativo le prescrizioni o vincoli che conformano il diritto di proprietà (cd. configurazione giuridica della proprietà) iscrivendolo in uno statuto proprietario speciale e circoscrivendone le facoltà in conformità alla naturale struttura del bene e, pertanto, non abbisognano di indennizzo (come, ad es, i vincoli paesistici o storico-artistici).
In altre parole, in questi casi può parlarsi di limitazioni legali della proprietà che assoggettano il bene ad un determinato regime giuridico di appartenenza.

Le limitazioni legali della proprietà, volte a soddisfare un determinato interesse pubblico, possono derivare direttamente dalla legge con una previsione generale ed astratta che incide per intero su di una categoria di beni (es. leggi che prevedono fasce di rispetto stradali, cimiteriali, ferroviarie).
In queste ipotesi, il vincolo scaturisce direttamente dalla legge e riguarda tutti i beni appartenenti ad una determinata tipologia in ragione delle loro qualità intrinseche.
Peraltro, può accadere che la legge non individui in concreto il bene da assoggettare ad un determinato regime giuridico, limitandosi a fissare i caratteri di quest’ultimo e demandando ad un provvedimento amministrativo, espressione di discrezionalità tecnica, l’individuazione del bene sulla base di cirri tecnici stabiliti dalla stessa legge (si pensi ai vincoli storico-artistici).
Diversamente, le previsioni riconducibili al potere ablatorio non incidono sulla configurazione del diritto di proprietà, non riguardano un modo di essere della stessa, ma svuotano il diritto dominicale delle sue facoltà essenziali, con la conseguenza che questa compressione deve essere indennizzata.
Sebbene sul piano definitorio la distinzione tra provvedimenti amministrativi, espressione del potere conformativo, e quelli estrinsecazione del potere ablatorio sia netta, tuttavia nella pratica non è affatto agevole ricondurre un dato provvedimento all’una piuttosto che all’altra categoria.
Le destinazioni a parco urbano, a parcheggio e a viabilità, secondo il G.A., non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli ed ammettono, anzi, chiaramente la realizzazione, anche da parte di privati in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico.
Per tale tipo di destinazioni, pertanto, nel caso in cui siano confermate da un nuovo strumento urbanistico o da una sua variante generale, non occorre né la previsione di indennizzo né una particolare motivazione per giustificare la conferma, data la natura di vincoli conformativi.
La natura conformativa, infatti, comporta solo una limitazione, conforme ai principi che presiedono al corretto ed ordinario esercizio del potere pianificatorio, dell’attività edilizia realizzabile sul terreno.

(Altalex, 19 febbraio 2008. Nota di Francesco Logiudice)
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Inseriamo in questa pagina le "Osservazioni" presentate da Associazioni e Partiti al PRG del Comune di Ponte San Pietro.

Comitato Civico Altra Ponte – c/o Carlo Sangalli – Via XXIV Maggio, 4 – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035612385 Cell. 3937085892 – email comitatocivico.altraponte@gmail.com
Gruppo Amici dell’Isolotto – c/o Paolo Assolari – Via Isolotto, – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035466556 Cell. 3286784550 – email cascina isolotto@interfree.it
All'Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
Ponte San Pietro
Piazza della Libertà, 1
24036 Ponte San Pietro (BG)
SPETT.LE PROVINCIA DI BERGAMO
AL PRESIDENTE DR. ETTORE PIROVANO
ALL’ ASSESSORE ALL’AMBIENTE
ALL’ASSESSORE TERRITORIO E URBANISTICA
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIO E URBANISTICA
C.A. Dott. Arch. GIUSEPPE EPINATI
Via G. Sora, 4
24121 Bergamo (BG)
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTALE
Via G. Camozzi, 95
24121 Bergamo (BG)
DIRIGENTE SETTORE AGRICOLO
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
Ponte San Pietro, 05 Febbraio 2011
Oggetto: Osservazioni al Piano di Governo del Territorio, e agli allegati relativi alla Valutazione Ambientale strategica. Adottato dal Consiglio Comunale di Ponte San Pietro con deliberazione n. 54 del 11.12.2010.
Visti gli allegati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Ponte San Pietro adottato ai sensi della L.R. 12 /2005, con delibera del Consiglio Comunale, n. 54 del 11.12.2010.
Richiamata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il documento di Piano del P.G.T. e il parere motivato di compatibilità ambientale prot. n. 32417 emesso ai sensi della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i., in data 24.11.2010, dell’Autorità comunale competente d’intesa con l’Autorità procedente,
Richiamata la legge regionale 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., che prevede all’articolo 4 comma 1, la valutazione ambientale preventiva dei piani e programmi, secondo le disposizioni comunitarie introdotte con Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il - Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, e la Rete Ecologica Regionale identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515, recante “Modalità per l’attuazione della “Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”, integrata con D.G.R n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, recante “Rete Ecologica Regionale di approvazione degli elaborati finali comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”.
Visto che tra “le aree prioritarie per la biodiversità” della Rete ecologica Regionale è ricompreso il bacino del fiume Brembo e, per il territorio del Comune di Ponte San Pietro, l’intera area denominata “L’isolotto”.
Visti i contributi presentati nell’ambito della procedura V.A.S. da piu’ soggetti ed enti, con tema centrale la tutela e salvaguardia ambientale del territorio, e in particolare dell’isolotto di Ponte San Pietro.
Viste le relazioni ed i pareri dei diversi soggetti ed Enti esterni, portati a piu’ riprese all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e nell’ambito della procedura V.A.S., per evidenziare le straordinaria valenza naturalistico ambientale dell’intero isolotto di Ponte San Pietro, e per chiedere l’introduzione di un adeguato vincolo specifico di tutela sovracomunale per valorizzare ed incentivare azioni di salvaguardia ambientale
dell’isolotto e di interconnessione con i territori naturalistico ambientali residui nei Comune Limitrofi.
Verificato che il PTCP della Provincia di Bergamo, recepisce l'isolotto di Ponte San Pietro come “Aree verdi della pianificazione comunale e confermate come elementi di rilevanza paesistica”, regolato dall’art. 67 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P.
Considerato che la “rete ecologica regionale”, come allegato integrante e sostanziale del piano territoriale paesistico regionale, costituisce “quadro di riferimento per la pianificazione locale” a cui, pertanto, sia i piani territoriali provinciali P.T.C.P., che i piani di governo del territorio comunale P.G.T., sono tenuti ad uniformarsi recependo, con modalità e tempistiche proprie, orientamenti e prescrizioni tutela.
Richiamate le osservazioni presentate dagli scriventi comitati civici con prot. n° 25164 del 10/09/2010 e prot n 28394 del 12/10/2010 per la tutela e salvaguardia ambientale del territorio e in particolare dell’isolotto di Ponte San Pietro, con i contributi pervenuti e i pareri degli enti competenti nell’ambito della procedura V.A.S.:
a) Osservazioni dei comitati civici con progetto di valorizzazione dell’isolotto le e relazioni specialistiche ALLEGATE.
 b) Specifiche relazioni per l’isolotto allegate alle osservazioni dei comitati civici, per evidenza dell’alta valenza naturalistico ambientale dell’isolotto in allegato al progetto dei Comitati civici di seguito richiamate (con indicazione degli allegati di riferimento nel progetto comitati):
· ORTO BOTANICO LORENZO ROTA (ALLEGATO 6)
· RELAZIONE GRUPPO FLORA ALPINA BERGAMASCA (ALLEGATO 7)
· RELAZIONE ITALIA NOSTRA – ALLEGATO (ALLEGATO 8)
· NOTE – RELAZIONE WWF - LEGAMBIENTE (ALLEGATO 9)
c) Parere della Provincia di Bergamo nell’ambito della procedura VAS N. 102.577 PdBg- 28.372PSP del 12.10.2010, (contenuto nel parere motivato di compatibilità ambientale n°32417.
Visto il parere motivato di compatibilità ambientale prot. n. 32417 ( ALLEGATO 1), ai sensi della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i., emesso in data 24.11.2010 dall’Autorità comunale competente d’intesa con l’Autorità procedente, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il documento di Piano del P.G.T. e i pareri e considerazioni dei soggetti partecipanti.
Visto che nel parere della Provincia di Bergamo, N. 102.577 PdBg- 28.372PSP del 12.10.2010 espresso nell’ambito della procedura V.A.S. anche in riferimento alla relazione specialistica dell’orto botanico di Bergamo, il competente settore Provinciale sottolinea e pone in rilievo la straordinarietà botanica e l’unicità ambientale dell'ambito dell'isolotto, tali da necessitare (per espressa dizione) di un vincolo ambientale
specifico di tutela.
Considerato che nel medesimo parere della Provincia di Bergamo in tema di natura e biodiversità, nel porre in evidenza le potenzialità di sviluppo e i vari aspetti di valenza ambientale di seguito indicati, l’Amministrazione Comunale è sollecitata ad intervenire con le azioni necessarie per implementare la Rete ecologica Regionale, e per garantire un’adeguata tutela dell’isolotto di Ponte San Pietro, come di seguito richiamato:
-… pur non essendo interessato dalla presenza di aree protette, il territorio comunale (di Ponte San Pietro) è tuttavia posto al centro di una possibile connessione tra più aree tutelate al di là dei suoi confini amministrativi:
- Parco regionale dei Colli di Bergamo a Est;
- PLIS del Monte Canto e del Bedesco a Ovest;
- PLIS del Basso corso del fiume Brembo a Sud.
- Per tale posizione centrale l’ufficio Provinciale propone indicazioni per implementare la rete ecologica, attraverso i territori nei bacini idrografici del Brembo e suoi affluenti, che interessando gli ultimi lembi di bosco presenti nell’area, se riqualificato e trasformato in un sistema di aree fluviali (Figura 1), può costituire un supporto alla costruz ùone del disegno della rete ecologica.-… le azioni indicate nel Rapporto Ambientale “sembrano andare nella direzione dell’implementazione della rete ecologica di cui sopra”: risulta tuttavia opportuno esplicitare maggiormente come tali azioni si relazionino tra loro e come si correlino con la proposta di istituzione di un PLIS di cui si accenna nell’analisi dello stato
dell’ambiente.
- Un’attenzione particolare merita l’area di particolare interesse naturalistico denominata l’Isolotto (Figura 2) il cui valore, rispetto anche a quanto evidenziato dall’Orto Botanico “Lorenzo Rota”3, è strettamente connesso alla presenza di modesti lembi di prateria arida, habitat straordinariamente ricco di specie pregiate, drasticamente ridotto o scomparso nella totalità della pianura.
Pur nella sua modesta superficie, l’Isolotto è la sola area che riunisce le specie floristiche più notevoli (Figura - talvolta con le popolazioni più ricche della provincia. Sono piante di varia origine, tutte mirabilmente adattatesi all’aridità estrema del substrato: spiccano in primo luogo specie steppiche e mediterranee, cui si aggiunge un discreto contingente di specie montane la cui presenza è dovuta al trasporto di semi operato dal fiume in epoca antica. In particolare spicca la presenza di otto specie di orchidee, di cui alcune presenti solo in questo ambito ristretto di territorio.
Per quanto attiene la vegetazione, l’Orto Botanico sottolinea inoltre che la florula dell’Isolotto rientra in una delle tipologie di habitat indicate dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, ovvero l’habitat 6210 “Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)”. Secondo il Manuale EUR15 l’habitat 6210 assume valore prioritario se contraddistinto da “notevole fioritura di orchidee”, cioè se:
- il sito ospita un ricco contingente di orchidee;
- il sito ospita un’importante popolazione di una specie non molto comune sul territorio nazionale; oppure
- il sito ospita una o più specie di orchidee rare, molto rare e eccezionali sul territorio nazionale.
Rispetto a quanto rilevato dall’orto Botanico, risulta che tutte e tre le condizioni sono soddisfatte all’Isolotto, ad ulteriore conferma delle caratteristiche di eccezionalità ambientali.
- considerato che gli habitat individuati come prioritari sono quelli che rischiano di scomparire nel territorio degli Stati Membri della Comunità Europea, per la loro conservazione si richiede una protezione rigorosa.In particolare l’Orto Botanico evidenzia che qualsiasi intervento in quest’area, che preveda scavi,
livellamenti con riporto di terreno, oppure un suo utilizzo pubblico che comporti risemina, sfalci frequenti, irrigazioni e concimazioni, nonché calpestio, potrebbe compromettere gravemente questo habitat delicato. Al contrario una fruizione scientifica, estetica e didattica, con una rete di appositi sentieri, può garantire la sopravvivenza della prateria arida.
E’ pertanto necessario garantire un’adeguata tutela di quest’area (definita come Parco dell’Isolotto nella tavola 16.1 del PGT) e in tal senso potrebbe essere opportuno il ricorso a una forma di tutela tra quelle previste dalla Legge 394/91 e dalla L.R. 86/83 o dalla Direttiva Habitat, quali:
1. Riserva naturale
2. Monumento naturale
3. Sito di Importanza comunitaria
Considerato che sia dal competente ufficio Provinciale, che dai comitati civici che per le associazioni per la tutela dell’ambiente a livello locale nazionale e ed europeo (WWF/FAI/ Italia nostra/FAB) si chiede all’Amministrazione Comunale di intraprendere le necessarie azioni di tutela sovracomunale dell'isolotto inquadrato tra le aree “di primo riferimento” nella R.E.R. allegata al Piano Territoriale Paesistico Regionale, con vincolo ambientale specifico.
Considerato che per l’attuazione della R.E.R. del P.T.P.R. la tutela degli ambiti prioritari, tra i quali rientra l’intero isolotto di Ponte S.P., alle Amministrazioni è richiesta l’adozione delle correlate azioni di ricomposizione dei corridoi ecologici e “deframmentazione dei varchi ecologici”, ai sensi della delibera della giunta regionale 26-11-2008 n. 8/8515 “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali” e disposizioni correlate.
Considerato che nell'ambito della procedura VAS del Comune di Ponte San Pietro, nel Rapporto Ambientale e nel parere Motivato dell'autorità competente in risposta ai comitati cittadini, all'orto botanico delle Città di Bergamo nonché alle puntuali e motivate richieste della Provincia di Bergamo, non si fa adeguato cenno alla valenza ambientale dell’isolotto secondo le indicazioni della R.E.R. del PTPR, né si rileva alcuna risposta o
iniziativa di raccordo delle considerazioni ambientali prodotte dagli enti competenti, dalle associazioni e dai comitati cittadini.

Considerato che pur sollecitata dagli enti e soggetti intervenuti, l’Amministrazione e per questa le autorità competente e procedente, ad intraprendere le necessarie azioni in attuazione della R.E.R. per la connessione e valorizzazione dei residui ambiti di naturalità sul territorio, dagli allegati prodotti nella procedura V.A.S. e di conseguenza negli allegati adottati di P.G.T., non emergono elementi o indicazioni per lo sviluppo di azioni in
attuazione della rete ecologica regionale per la salvaguardia e valorizzazione ambientale dell'isolotto in un’ottica di unitarietà e di connessione sovracomunale dell’ambito stesso.
Verificato che la risposta formulata dall'autorità comunale competente sulle motivate osservazioni sopra richiamate si riduce a: “si demanda l'amministrazione comunale l'introduzione di un maggior grado di tutela” (rif. parere motivato ).
Che negli elaborati adottati del P.G.T., l'area di pregio ambientale e meritevole di tutela dell'isolotto “sarebbe” per contro pari a circa il 60% della superficie territoriale dell’isolotto”, contrariamente a quanto indicato dagli enti richiamati per i quali l'isolotto è un ambito unico e straordinario da tutelare nella sua interezza e totalità.
Visto che, in contrasto alle indicazioni e richieste di tutela formulati da tutti gli enti e soggetti intervenuti, emergono già nell’ambito della procedura V.A.S., indicazioni per la realizzazione di un non ben “definito presidio insediativo nella parte nord dell’isolotto”, poi meglio precisato negli atti del P.G.T. adottato come “edificio di mq 1000 di superficie coperta da destinare a finalità di uso pubblico”, con la contestuale attribuzione di volumetria pari a mc 0,1/mq sulla superficie territoriale dell’isolotto, volume perequabile
-per il momento- in ambiti di trasformazione collocati in altre parti del territorio, come piu’ avanti richiamato.
Vista la DGR 6420/2007 e s.m.i. recante criteri e modalità per la procedura di valutazione ambientale strategica in attuazione della L.R. 12/2005 e della direttiva 2001/42/CE del
Parlamento concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Richiamata la delibera n. VIII/351, del Consiglio regionale del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12), che definisce caratteristiche e compiti dell’autorità competente per la VAS individuata dalla Pubblica Amministrazione, la quale, in collaborazione con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti
competenti in materia ambientale, cura l'applicazione della direttiva Europea e degli indirizzi Regionali di tutela;
Richiamato l’art. 3.4 della Delib.C.R. 13-3-2007 n. VIII/351, e le successive linee guida regionali emanate tra il 2009 e il 2010 in tema di VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005 di Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi; D.C.R. n. 351/2007 Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128), in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971) che definiscono il ruolo, le funzioni e le finalità delle Autorità preposte alla valutazione ambientale strategica :
“l'autorità competente per la VAS e l'autorità proponente collaborano in ogni momento del procedimento al fine di assicurare l'integrazione degli elementi valutativi e la speditezza ed efficacia del procedimento. In particolare al fine di:
- dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali;
- individuare un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare e i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico da consultare;
- definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale e del loro livello di dettaglio;
- verificare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano/programma con le informazioni e gli obiettivi del rapporto ambientale;
- individuare le necessità e le modalità di monitoraggio.
Visto che le citate disposizioni regionali definiscono caratteristiche, competenze e funzioni dell’autorità competente nell’ambito della procedura v.a.s., e in particolare:
Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 06/03/2009 di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT), e le deliberazioni della Giunta Comunale n. 24 del 17/02/2010, n. 101 del 13/08/2010 e n. 125 del 05/10/2010, di approvazione “ degli adempimenti connessi all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) e individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità competente per la VAS.
Considerato che nelle richiamate delibere della Giunta Comunale non si dà atto, e non emergono in capo ai Soggetti individuati, specifiche competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile correlate alla “specificità e unicità dell'isolotto di ponte San Pietro, come ambito di straordinaria valenza ambientale” meritevole di un alto grado di tutela nella sua unitarietà e integralità”, come definito e piu’ volte evidenziato dagli enti e soggetti esterni, sia prima dell’avvio della procedura che in ambito della procedura V.A.S.
Che tali carenze in ambito della procedura V.A.S. unitamente al mancato raccordo delle considerazioni ambientali formulate dagli enti e soggetti competenti invitati alla V.A.S. generano di conseguenza, nel redigendo P.G.T, previsioni urbanistiche contrastanti con le finalità e con le indicazioni del P.T.P.R. per la tutela e valorizzazione ambientale.
Che tali previsioni di P.G.T. sono in evidente contrasto con le prescrizioni e richieste formulate dalla Provincia di Bergamo per l’adozione di una tutela specifica dell’ambito e per declinare adeguate azioni di ricomposizione ambientale e deframmentazione dei varchi ecologici ai sensi e con le modalità previste dalla Delib.G.R. 26-11-2008 n. 8/8515 (“Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali.)
Verificato che, per la carente valutazione ambientale in ambito di V.A.S., sono state inserite nei documenti del piano di governo del territorio adottato, previsioni urbanizzative per l'isolotto con possibilità edificatorie e volumetrie attribuite nell’ambito.
Che tali previsioni urbanizzative in assenza di adeguata valutazione delle emergenze naturalistiche presenti e delle potenzialità intrinseche di valorizzazione dell’isolotto, eludono i criteri di valutazione ambientale per la Piani/programmi urbanistici ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla D.G.R. 6420/2007 e s.m.i. in attuazione della direttiva n° 42/2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea.
Considerato che dette previsioni di P.G.T., con i previsti interventi urbanizzativi e di frammentazione in un'area particolarmente sensibile e di pregio ambientale, aprono alla possibile compromissione irreversibile dell'unitarietà ed unicità dell'isolotto, in contrasto con il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo e con il P.T.P.R. integrato con la Rete ecologica regionale, nel mese di dicembre 2009, per le aree prioritarie del “Monte Canto e del fiume Brembo”.
Che l’intera procedura di V.A.S., per quanto attiene le considerazioni ambientali esperite sull’isolotto e sulle aree definite di primo livello per la Rete Ecologica Regionale sul territorio di Ponte San Pietro, è del tutto inadeguata e inidonea ad assicurare il risultato voluto dalla legislazione Comunitaria e Regionale, che richiede invece, espressamente, di garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di elaborazione, predisposizione e adozione di un piano o programma destinato a incidere sul territorio, pianificando le azioni correlate e necessarie per contemperare gli aspetti sociali, economici ed ambientali dei piani e programmi.
Che in particolare la procedura di VAS non è conforme al dettato del d. lgs. 152/06, rispetto alla quale l’art. 4 della L. 12/05 risulta norma antecedente e recessiva stabilendo la possibilità di riunire autorità procedente e competente nello stesso ente, il che aggrava l’elusione della indipendenza e neutralità dell’autorità competente;
Considerato che in conseguenza della carente e inadeguata valutazione ambientale per l'isolotto, e dell’altrettanto carente parere motivato dell'autorità comunale competente, sono state inserite nei documenti del piano di governo del territorio adottato, previsioni urbanizzative in palese contrasto con le richieste e prescrizioni formulate anche, in particolare, dall’Orto Botanico della città di Bergamo recepite dal settore ambiente della Provincia per la deframmentazione dei varchi ecologici, di tutela/ricomposizione ambientale espresse in ambito V.A.S., secondo le previsioni della rete ecologica regionale integrante del piano territoriale paesistico regionale, cui la pianificazione locale deve invece necessariamente uniformarsi.
Considerato che gli allegati di P.G.T. adottati prevedono urbanizzazioni nell'isolotto di Ponte San Pietro, per la realizzazione di 1000 m² di superficie coperta da destinare ad “attrezzature pubbliche”, e la contestuale attribuzione di volumetria ai privati proprietari di 0,1 m³ su metro quadro, per il momento perequabili in altre zone urbanistiche come previsto nel piano dei servizi.
Che tale previsione urbanizzativa produrrebbe da subito, con l’edificio ad uso pubblico di 1000 mq un’ulteriore frammentazione nell’ambito oggetto di tutela, in palese contrasto con le richieste di tutti gli enti intervenuti e i sopra richiamati criteri di tutela dell'isolotto, che richiedono, per contro, azioni di ricomposizione ambientale dell’ambito nella sua totalità con deframmentazione dei varchi per connessione alle aree naturalistiche sovracomunali in sintonia con le indicazioni di potenziamento e conservazione della R.E.R.”
Visto inoltre, il progetto di programma integrato di intervento reso pubblico da parte dell’Amministrazione nell'anno 2009, e l'intenzione di assentire l'edificazione di n° 38 villette nell’isolotto (ALLEGATO 2) .
Visto che tale intenzione non è per ora stata attuata per contrasto con il P.T.C.P., contrasto che potrebbe, comunque, essere superato da una variante semplice al P.T.C.P. come espressamente indicato dall'ufficio provinciale urbanistica (ALLEGATO 3).
Visto che le citate previsioni urbanizzative nel P.G.T. adottato, sull’isolotto e su aree esterne all’isolotto (es. aree di proprietà privata sulla sponda orografica destra del Brembo con una porzione di area definita “parte dell'isolotto”, e indicazioni di sviluppo tramite P.I.I. privato per la sistemazione dei vialetti del verde ecc…), costituirebbero il presupposto per la possibile riproposizione di un progetto di P.I.I. o di piano particolareggiato per realizzare strutture pubbliche e anche abitazioni, come più volte dichiarato dall’Amministrazione (rif. Articolo ISOLA21 di novembre/Dicembre 2010, articolo Eco di Bergamo del 21/12/2010 e articolo Eco di Bergamo del 19/02/2011, e pubblicazione comunale di presentazione del P.G.T. febbraio 2011 (ALLEGATO 4).
Che per le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale, sia a mezzo stampa che negli allegati tecnici presentati nella procedura V.A.S., di voler “valorizzare l’isolotto” e di adesione al PLIS non è intervenuto alcun riscontro operativo e concreto nei confronti degli enti e soggetti a ciò preposti (Provincia, Regione PLIS del basso corso del Brembo), e che l’ipotesi di PLIS Nord di Cui Ponte San Pietro è capofila non ha avuto alcun seguito, pur a fronte dello studio realizzato e finanziato anche con risorse Provinciali.Che per l’ipotesi di annessione al PLIS del basso corso del Brembo, piu’ volte dichiarata dall’Amministrazione, non è stato contattato e invitato nell’ambito della procedura V.A.S. l’ente interessato, il PLIS del basso corso del Brembo, che avrebbe potuto a fronte di una effettiva intenzione in tal senso, esprimere in sede di V.A.S. in accordo con l’Amministrazione e con gli enti interessati ed i soggetti competenti, le considerazioni e indicazioni necessarie per l’effettiva procedura di annessione al PLIS del basso corso del Brembo dell’isolotto, anche con precise indicazioni di tutela, e delle parti di territorio con
valenza ambientale che a ciò si prestano.
Che l’ipotesi progettuale espressa negli allegati di P.G.T. adottato, del tutto incongrua e contrastante con le finalità di tutela e valorizzazione ambientale dell’ambito, produrrebbe una valorizzazione in soli termini speculativi con possibilità edificatorie ed urbanizzative previste per la realizzazione, come piu’ volte ribadito dall’Amministrazione, di un P.I.I. privato previo variante al P.T.C.P., anche con abitazioni che si configurerebbero nello specifico, come di elevato pregio e valore in un ambito di straordinaria valenza ambientale, a fronte della cessione di aree verdi all’amministrazione pubblica che ne dovrà curare, la gestione e la manutenzione futura.
Che per l'attuale PRG nell’ambito dell'isolotto sussistono unicamente vincoli di tipo conformativo, senza obblighi per l’Amministrazione di ridestinazione dell'area ad altro uso, non sussistendo gli estremi tipici dei vincoli preordinati all'esproprio1.
Che tale ipotesi urbanizzativa, a fronte di un evidente beneficio per i privati attuatori dell’intervento, comporterebbe solo ricadute in termini gestionali e di costi futuri a carico dell’Amministrazione e della Collettività, e sarebbe inoltre difficilmente compatibile con una futura richiesta di annessione al PLIS per la compromissione dell’ambito nelle sue caratteristiche di naturalità.
Per tutto quanto esposto si chiede all’Amministrazione Comunale e all’Autorità comunale competente e procedente di recepire, per quanto di competenza e nell’ambito della procedura V.A.S. e di modificare gli allegati del P.G.T. adottato per una effettiva 1 trattandosi di vincoli conformativi, come da giurisprudenza consolidata.valorizzazione ambientale, economica e sociale dell’ambito, provvedendo con le seguenti
integrazioni e modifiche:
RETTIFICHE ALLA PROCEDURA V.A.S. (Come già chiesto con l’osservazione n° 3)
1- la valutazione ambientale strategica per P.G.T. di Ponte San Pietro deve essere integrata con apposita relazione, ai sensi della D.G.R. 6420/2007, che coordini le considerazioni ambientali formulate dai soggetti ed enti intervenuti nella procedura di V.A.S., con riscontro delle particolarità ed unicità ambientali e per le esigenze di tutela e valorizzazione ambientale dell'isolotto, in accordo con le relazioni specialistiche degli enti e soggetti competenti e per un’effettiva valorizzazione ambientale, economico e sociale in una logica sovracomunale in attuazione della R.E.R. del P.T.R.
2- recepire nella valutazione ambientale strategica (Relazione ambientale e parere motivato) del P.G.T. la prescrizione di necessaria tutela dell'ambito, proposta dalla Provincia di Bergamo, avviando quanto necessario per recepire l'isolotto tra le aree definite come siti di importanza comunitaria o monumento naturale ecc. ai sensi delle leggi vigenti e in conformità alle prescrizioni del piano territoriale paesistico regionale e della rete ecologica regionale.
3- indicare e declinare nella relazione ambientale e nel parere motivato della V.A.S. le azioni di tutela e ricomposizione ambientale da prevedere in P.G.T. in attuazione della rete ecologica regionale, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515, recante “Modalità per l’attuazione della “Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”, integrata con
D.G.R n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, recante “Rete Ecologica Regionale di approvazione degli elaborati finali comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”, e come prescritto dalla Provincia di Bergamo con parere reso nell’ambito della V.A.S.
RETTIFICHE AI DOCUMENTI DI P.G.T.
4- Omettere, come da osservazione N° 3 dei comitati per la tutela dell'isolotto, la previsione di realizzare i 1000 m² di superficie coperta e delle urbanizzazioni correlate, in quanto struttura incongrua, sproporzionata, non necessaria, di frammentazione dell’ambito in contrasto con le finalità di tutela dell’ambito dell’isolotto secondo la rete ecologica regionale e secondi il P.T.P.R..
5- Di omettere la previsione dei 0,1 m³ su metro quadro di superficie dell’isolotto, pur se per il momento perequabili in altre zone urbanistiche ai sensi del piano dei servizi, per insussistenza, nel caso specifico, della reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio, e per la concreta possibilità che tali diritti edificatori attribuiti senza un vincolo di tutela sovracomunale adeguato per la tutela dell’isolotto possano generare, in un prossimo
futuro con una variante semplice al P.T.C.P., ricadute urbanizzative sull’isolotto stesso (sulla traccia del progetto di P.I.I. già reso pubblico nel 2009).
6- Recepire negli allegati di PGT, per le aree definite di primo riferimento per l’attuazione della rete ecologica regionale e in particolare per l'isolotto e per le aree indicate nel parere con prescrizioni dalla Provincia di Bergamo nell’ambito della V.A.S., le azioni di tutela e ricomposizione ambientale in attuazione della rete ecologica regionale, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515 e s.m.i. (recante “Modalità per l’attuazione della “Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”), per una effettiva valorizzazione ambientale ed economico sociale coerente con i criteri di sostenibilità delle azioni derivanti dagli accordi internazionali ed europei di riferimento e recepiti dallo stato Italiano con le normative sopra richiamate.
7- Dare seguito alla volontà espressa nella proposta di accordo di programma per l’attuazione della Rete ecologica regionale, sottoscritta dal Sindaco di Ponte San Pietro unitamente ai 21 Sindaci dell’ambito della zona Isola e Dalmine (ALLEGATO 5), declinando nel P.G.T. le azioni concretamente realizzabili in base ad un progetto di riqualificazione ambientale con criteri di “sostenibilità”, “Deframmentazione dei varchi ecologici" “connessione sovracomunale” con i corridoi ecologici, in accordo con i Comuni proponenti e attualmente impegnati in tale accordo di programma.
8- Recepire nel P.G.T. le necessarie indicazioni di tutela sovracomunale con vincolo specifico dell'ambito dell’isolotto secondo quanto richiesto dai Comitati Cittadini di Ponte San Pietro, Curno, Treviolo, Bonate sopra e Presezzo e dalle associazioni ambientaliste con petizione popolare e raccolta di 4000 firme ALLEGATO 6), dalla Regione Lombardia (ALLEGATO 7), e indicato come “necessario” dalla Provincia di Bergamo con parere prot. N. 28.372 in ambito della procedura V.A.S, per l’introduzione di adeguate forme di tutela tra quelle previste dalla Legge 394/91 e dalla L.R. 86/83 o dalla Direttiva Habitat, quali:
1. Riserva naturale
2. Monumento naturale
3. Sito di Importanza comunitaria
Si propone come riferimento operativo, per l’impostazione progettuale per declinare le azioni in attuazione della Rete ecologica regionale, nonchè per la graduale realizzazione degli interventi, per la stima economica e per il dimensionamento delle strutture (possibile guardiania punto informativo all’ingresso di circa 100 mq ; punti di osservazione naturalistica ; n° 2 ponti per accessibilità e collegamento dei percorsi;promozione di  attività didattico educative), il progetto dei comitati sottoscritto dalle Associazioni presentato nell'ambito della V.A.S. unitamente all'osservazione 2.
Si comunica che, qualora le valutazioni ambientali e le conseguenti previsioni urbanistiche di Codesta Amministrazione per l’isolotto di Ponte San Pietro, venissero confermate secondo i documenti prodotti in ambito della procedura VAS e secondo documenti adottati del P.G.T., la procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo quattro della legge regionale 12/2005 e la conseguente procedura di formazione del P.G.T., indurrebbero al conseguente obbligo di impugnativa degli atti assunti innanzi all'autorità amministrativa e giudiziaria competente, in quanto illegittimi e contrastanti con le norme e gli strumenti sovraordinati di tutela ambientale vigenti. (ALLEGATO 1)
Parere Motivato dell'autorità competente e procedente n° p.32.417 in data 24.11.2010 comprensivo del parere della Provincia di Bergamo prot. N. 28.372 in ambito della procedura V.A.S (ALLEGATO 2) Progetto di programma integrato di intervento reso pubblico da parte dell’Amministrazione nell'anno 2009, per l'edificazione di n° 38 villette nell’isolotto.(ALLEGATO 3)
Parere dell'ufficio provinciale urbanistica per variante semplice al P.T.C.P. per realizzazione del P.I.I. (ALLEGATO 4)
Dichiarazioni dell’Amministrazione mezzo stampa per interventi urbanizzativi sull’isolotto (ALLEGATO 5) Proposta di accordo di programma per l’attuazione della Rete ecologica
regionale, sottoscritta dal Sindaco di Ponte San Pietro e da 21 Sindaci (ALLEGATO 6)
Petizione popolare con 4000 firme dai Comitati Cittadini di Ponte San Pietro, Curno, Treviolo, Bonate sopra e Presezzo e dalle associazioni ambientaliste.
(ALLEGATO 7) Lettera della Regione Lombardia per vincolo specifico sull’isolotto


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Comiittatto Ciiviico Allttrra Pontte e Grruppo Amiicii dellll’’IIsollotttto
Comitato Civico Altra Ponte – c/o Carlo Sangalli – Via XXIV Maggio, 4 – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035612385 Cell. 3937085892 – email comitatocivico.altraponte@gmail.com
Gruppo Amici dell’Isolotto – c/o Paolo Assolari – Via Isolotto, – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035466556 Cell. 3286784550 – email cascina isolotto@interfree.it
All'Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
Ponte San Pietro
Piazza della Libertà, 1
24036 Ponte San Pietro (BG)
SPETT.LE PROVINCIA DI BERGAMO
AL PRESIDENTE DR. ETTORE PIROVANO
ALL’ ASSESSORE ALL’AMBIENTE
ALL’ASSESSORE TERRITORIO E URBANISTICA
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIO E URBANISTICA
C.A. Dott. Arch. GIUSEPPE EPINATI
Via G. Sora, 4
24121 Bergamo (BG)
DIRIGENTE SETTORE AMBIENTALE
Via G. Camozzi, 95
24121 Bergamo (BG)
DIRIGENTE SETTORE AGRICOLO
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
Ponte San Pietro, 05 Febbraio 2011
Oggetto: Osservazioni al Piano di Governo del Territorio, e agli allegati relativi alla
Valutazione Ambientale strategica. Adottato dal Consiglio Comunale di Ponte San
Pietro con deliberazione n. 54 del 11.12.2010.
Visti gli allegati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Ponte San
Pietro adottato ai sensi della L.R. 12 /2005, con delibera del Consiglio Comunale, n. 54
del 11.12.2010.
Richiamata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il documento di Piano
del P.G.T. e il parere motivato di compatibilità ambientale prot. n. 32417 emesso ai sensi
della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i., in data 24.11.2010, dell’Autorità comunale competente
d’intesa con l’Autorità procedente,
Richiamata la legge regionale 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., che
prevede all’articolo 4 comma 1, la valutazione ambientale preventiva dei piani e
programmi, secondo le disposizioni comunitarie introdotte con Direttiva 2001/42/CE del
parlamento europeo del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
Comiittatto Ciiviico Allttra Pontte e Gruppo Amiicii dellll’’IIsollotttto
Comitato Civico Altra Ponte – c/o Carlo Sangalli – Via XXIV Maggio, 4 – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035612385 Cell. 3937085892 – email comitatocivico.altraponte@gmail.com
Gruppo Amici dell’Isolotto – c/o Paolo Assolari – Via Isolotto, – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035466556 Cell. 3286784550 – email cascina isolotto@interfree.it
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Visto il - Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta
regionale del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio
regionale del 30 luglio 2009, n. 874, e la Rete Ecologica Regionale identificata quale
infrastruttura prioritaria di interesse regionale;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515, recante
“Modalità per l’attuazione della “Rete Ecologica Regionale in raccordo con la
programmazione territoriale degli enti locali”, integrata con D.G.R n. 8/10962 del 30
dicembre 2009, recante “Rete Ecologica Regionale di approvazione degli elaborati finali
comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”.
Visto che tra “le aree prioritarie per la biodiversità” della Rete ecologica Regionale è
ricompreso il bacino del fiume Brembo e, per il territorio del Comune di Ponte San Pietro,
l’intera area denominata “L’isolotto”.
Visti i contributi presentati nell’ambito della procedura V.A.S. da piu’ soggetti ed enti, con
tema centrale la tutela e salvaguardia ambientale del territorio, e in particolare
dell’isolotto di Ponte San Pietro.
Viste le relazioni ed i pareri dei diversi soggetti ed Enti esterni, portati a piu’ riprese
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e nell’ambito della procedura V.A.S., per
evidenziare le straordinaria valenza naturalistico ambientale dell’intero isolotto di Ponte
San Pietro, e per chiedere l’introduzione di un adeguato vincolo specifico di tutela
sovracomunale per valorizzare ed incentivare azioni di salvaguardia ambientale
dell’isolotto e di interconnessione con i territori naturalistico ambientali residui nei
Comune Limitrofi.
Verificato che il PTCP della Provincia di Bergamo, recepisce l'isolotto di Ponte San Pietro
come “Aree verdi della pianificazione comunale e confermate come elementi di rilevanza
paesistica”, regolato dall’art. 67 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P.
Considerato che la “rete ecologica regionale”, come allegato integrante e sostanziale del
piano territoriale paesistico regionale, costituisce “quadro di riferimento per la
pianificazione locale” a cui, pertanto, sia i piani territoriali provinciali P.T.C.P., che i piani
di governo del territorio comunale P.G.T., sono tenuti ad uniformarsi recependo, con
modalità e tempistiche proprie, orientamenti e prescrizioni tutela.
Richiamate le osservazioni presentate dagli scriventi comitati civici con prot. n° 25164 del
10/09/2010 e prot n 28394 del 12/10/2010 per la tutela e salvaguardia ambientale del
territorio e in particolare dell’isolotto di Ponte San Pietro, con i contributi pervenuti e i
pareri degli enti competenti nell’ambito della procedura V.A.S.:
a) Osservazioni dei comitati civici con progetto di valorizzazione dell’isolotto le e relazioni
specialistiche ALLEGATE.
Comiittatto Ciiviico Allttra Pontte e Gruppo Amiicii dellll’’IIsollotttto
Comitato Civico Altra Ponte – c/o Carlo Sangalli – Via XXIV Maggio, 4 – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035612385 Cell. 3937085892 – email comitatocivico.altraponte@gmail.com
Gruppo Amici dell’Isolotto – c/o Paolo Assolari – Via Isolotto, – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035466556 Cell. 3286784550 – email cascina isolotto@interfree.it
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b) Specifiche relazioni per l’isolotto allegate alle osservazioni dei comitati civici, per
evidenza dell’alta valenza naturalistico ambientale dell’isolotto in allegato al progetto
dei Comitati civici di seguito richiamate (con indicazione degli allegati di riferimento
nel progetto comitati):
· ORTO BOTANICO LORENZO ROTA (ALLEGATO 6)
· RELAZIONE GRUPPO FLORA ALPINA BERGAMASCA (ALLEGATO 7)
· RELAZIONE ITALIA NOSTRA – ALLEGATO (ALLEGATO 8)
· NOTE – RELAZIONE WWF - LEGAMBIENTE (ALLEGATO 9)
c) Parere della Provincia di Bergamo nell’ambito della procedura VAS N. 102.577 PdBg-
28.372PSP del 12.10.2010, (contenuto nel parere motivato di compatibilità
ambientale n°32417.
Visto il parere motivato di compatibilità ambientale prot. n. 32417 ( ALLEGATO 1), ai
sensi della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i., emesso in data 24.11.2010 dall’Autorità comunale
competente d’intesa con l’Autorità procedente, nell’ambito della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica per il documento di Piano del P.G.T. e i pareri e considerazioni dei
soggetti partecipanti.
Visto che nel parere della Provincia di Bergamo, N. 102.577 PdBg- 28.372PSP del
12.10.2010 espresso nell’ambito della procedura V.A.S. anche in riferimento alla
relazione specialistica dell’orto botanico di Bergamo, il competente settore Provinciale
sottolinea e pone in rilievo la straordinarietà botanica e l’unicità ambientale dell'ambito
dell'isolotto, tali da necessitare (per espressa dizione) di un vincolo ambientale
specifico di tutela.
Considerato che nel medesimo parere della Provincia di Bergamo in tema di natura e
biodiversità, nel porre in evidenza le potenzialità di sviluppo e i vari aspetti di valenza
ambientale di seguito indicati, l’Amministrazione Comunale è sollecitata ad intervenire
con le azioni necessarie per implementare la Rete ecologica Regionale, e per garantire
un’adeguata tutela dell’isolotto di Ponte San Pietro, come di seguito richiamato:
-… pur non essendo interessato dalla presenza di aree protette, il territorio comunale (di Ponte
San Pietro) è tuttavia posto al centro di una possibile connessione tra più aree tutelate al di là dei
suoi confini amministrativi:
- Parco regionale dei Colli di Bergamo a Est;
- PLIS del Monte Canto e del Bedesco a Ovest;
- PLIS del Basso corso del fiume Brembo a Sud.
Comiittatto Ciiviico Allttra Pontte e Gruppo Amiicii dellll’’IIsollotttto
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- Per tale posizione centrale l’ufficio Provinciale propone indicazioni per implementare la rete
ecologica, attraverso i territori nei bacini idrografici del Brembo e suoi affluenti, che interessando
gli ultimi lembi di bosco presenti nell’area, se riqualificato e trasformato in un sistema di aree
fluviali (Figura 1), può
costituire un supporto alla costruzione del disegno della rete ecologica.
-… le azioni indicate nel Rapporto Ambientale “sembrano andare nella direzione
dell’implementazione della rete ecologica di cui sopra”: risulta tuttavia opportuno
esplicitare maggiormente come tali azioni si relazionino tra loro e come si correlino con
la proposta di istituzione di un PLIS di cui si accenna nell’analisi dello stato
dell’ambiente.
- Un’attenzione particolare merita l’area di particolare interesse naturalistico
denominata l’Isolotto (Figura 2) il cui valore, rispetto anche a quanto evidenziato dall’Orto
Botanico “Lorenzo Rota”3, è strettamente connesso alla presenza di modesti lembi di prateria
arida, habitat straordinariamente ricco di specie pregiate, drasticamente ridotto o scomparso nella
totalità della pianura.
Pur nella sua modesta superficie, l’Isolotto è la sola area che riunisce le specie floristiche più
notevoli (Figura - talvolta con le popolazioni più ricche della provincia. Sono piante di varia
origine, tutte mirabilmente adattatesi all’aridità estrema del substrato: spiccano in primo luogo
specie steppiche e mediterranee, cui si aggiunge un discreto contingente di specie montane la cui
presenza è dovuta al trasporto di semi operato dal fiume in epoca antica. In particolare spicca la
presenza di otto specie di orchidee, di cui alcune presenti solo in questo ambito ristretto di
territorio.
Per quanto attiene la vegetazione, l’Orto Botanico sottolinea inoltre che la florula dell’Isolotto
rientra in una delle tipologie di habitat indicate dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, ovvero l’habitat
6210 “Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco – Brometalia)”. Secondo il Manuale EUR15 l’habitat 6210 assume valore prioritario se
contraddistinto
da “notevole fioritura di orchidee”, cioè se:
- il sito ospita un ricco contingente di orchidee;
- il sito ospita un’importante popolazione di una specie non molto comune sul territorio nazionale;
oppure
- il sito ospita una o più specie di orchidee rare, molto rare e eccezionali sul territorio nazionale.
Rispetto a quanto rilevato dall’orto Botanico, risulta che tutte e tre le condizioni sono soddisfatte
all’Isolotto, ad ulteriore conferma delle caratteristiche di eccezionalità ambientali.
Comiittatto Ciiviico Allttra Pontte e Gruppo Amiicii dellll’’IIsollotttto
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- considerato che gli habitat individuati come prioritari sono quelli che rischiano di
scomparire nel territorio degli Stati Membri della Comunità Europea, per la loro
conservazione si richiede una protezione rigorosa.
In particolare l’Orto Botanico evidenzia che qualsiasi intervento in quest’area, che preveda scavi,
livellamenti con riporto di terreno, oppure un suo utilizzo pubblico che comporti risemina, sfalci
frequenti, irrigazioni e concimazioni, nonché calpestio, potrebbe compromettere gravemente
questo habitat delicato. Al contrario una fruizione scientifica, estetica e didattica, con una rete di
appositi sentieri, può garantire la sopravvivenza della prateria arida.
E’ pertanto necessario garantire un’adeguata tutela di quest’area (definita come Parco
dell’Isolotto nella tavola 16.1 del PGT) e in tal senso potrebbe essere opportuno il
ricorso a una forma di tutela tra quelle previste dalla Legge 394/91 e dalla L.R. 86/83 o
dalla Direttiva Habitat, quali:
1. Riserva naturale
2. Monumento naturale
3. Sito di Importanza comunitaria
Considerato che sia dal competente ufficio Provinciale, che dai comitati civici che per le
associazioni per la tutela dell’ambiente a livello locale nazionale e ed europeo (WWF/FAI/
Italia nostra/FAB) si chiede all’Amministrazione Comunale di intraprendere le necessarie
azioni di tutela sovracomunale dell'isolotto inquadrato tra le aree “di primo riferimento”
nella R.E.R. allegata al Piano Territoriale Paesistico Regionale, con vincolo ambientale
specifico.
Considerato che per l’attuazione della R.E.R. del P.T.P.R. la tutela degli ambiti prioritari,
tra i quali rientra l’intero isolotto di Ponte S.P., alle Amministrazioni è richiesta l’adozione
delle correlate azioni di ricomposizione dei corridoi ecologici e “deframmentazione dei
varchi ecologici”, ai sensi della delibera della giunta regionale 26-11-2008 n. 8/8515
“Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la
programmazione territoriale degli enti locali” e disposizioni correlate.
Considerato che nell'ambito della procedura VAS del Comune di Ponte San Pietro, nel
Rapporto Ambientale e nel parere Motivato dell'autorità competente in risposta ai
comitati cittadini, all'orto botanico delle Città di Bergamo nonché alle puntuali e motivate
richieste della Provincia di Bergamo, non si fa adeguato cenno alla valenza ambientale
dell’isolotto secondo le indicazioni della R.E.R. del PTPR, né si rileva alcuna risposta o
iniziativa di raccordo delle considerazioni ambientali prodotte dagli enti competenti, dalle
associazioni e dai comitati cittadini.
Comiittatto Ciiviico Allttra Pontte e Gruppo Amiicii dellll’’IIsollotttto
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Considerato che pur sollecitata dagli enti e soggetti intervenuti, l’Amministrazione e per
questa le autorità competente e procedente, ad intraprendere le necessarie azioni in
attuazione della R.E.R. per la connessione e valorizzazione dei residui ambiti di naturalità
sul territorio, dagli allegati prodotti nella procedura V.A.S. e di conseguenza negli allegati
adottati di P.G.T., non emergono elementi o indicazioni per lo sviluppo di azioni in
attuazione della rete ecologica regionale per la salvaguardia e valorizzazione ambientale
dell'isolotto in un’ottica di unitarietà e di connessione sovracomunale dell’ambito stesso.
Verificato che la risposta formulata dall'autorità comunale competente sulle motivate
osservazioni sopra richiamate si riduce a: “si demanda l'amministrazione comunale
l'introduzione di un maggior grado di tutela” (rif. parere motivato ).
Che negli elaborati adottati del P.G.T., l'area di pregio ambientale e meritevole di tutela
dell'isolotto “sarebbe” per contro pari a circa il 60% della superficie territoriale
dell’isolotto”, contrariamente a quanto indicato dagli enti richiamati per i quali l'isolotto è
un ambito unico e straordinario da tutelare nella sua interezza e totalità.
Visto che, in contrasto alle indicazioni e richieste di tutela formulati da tutti gli enti e
soggetti intervenuti, emergono già nell’ambito della procedura V.A.S., indicazioni per la
realizzazione di un non ben “definito presidio insediativo nella parte nord dell’isolotto”,
poi meglio precisato negli atti del P.G.T. adottato come “edificio di mq 1000 di superficie
coperta da destinare a finalità di uso pubblico”, con la contestuale attribuzione di
volumetria pari a mc 0,1/mq sulla superficie territoriale dell’isolotto, volume perequabile
-per il momento- in ambiti di trasformazione collocati in altre parti del territorio, come
piu’ avanti richiamato.
Vista la DGR 6420/2007 e s.m.i. recante criteri e modalità per la procedura di valutazione
ambientale strategica in attuazione della L.R. 12/2005 e della direttiva 2001/42/CE del
Parlamento concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente.
Richiamata la delibera n. VIII/351, del Consiglio regionale del 13 marzo 2007 recante
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” (articolo 4,
comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12), che definisce caratteristiche e compiti dell’autorità
competente per la VAS individuata dalla Pubblica Amministrazione, la quale, in
collaborazione con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti
competenti in materia ambientale, cura l'applicazione della direttiva Europea e degli
indirizzi Regionali di tutela;
Richiamato l’art. 3.4 della Delib.C.R. 13-3-2007 n. VIII/351, e le successive linee guida
regionali emanate tra il 2009 e il 2010 in tema di VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005 di
Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi; D.C.R.
n. 351/2007 Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128), in
attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
Comiittatto Ciiviico Allttra Pontte e Gruppo Amiicii dellll’’IIsollotttto
Comitato Civico Altra Ponte – c/o Carlo Sangalli – Via XXIV Maggio, 4 – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035612385 Cell. 3937085892 – email comitatocivico.altraponte@gmail.com
Gruppo Amici dell’Isolotto – c/o Paolo Assolari – Via Isolotto, – 24036 Ponte San Pietro – Tel. 035466556 Cell. 3286784550 – email cascina isolotto@interfree.it
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giugno 2001; DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971) che definiscono il ruolo, le funzioni
e le finalità delle Autorità preposte alla valutazione ambientale strategica :
“l'autorità competente per la VAS e l'autorità proponente collaborano in ogni momento
del procedimento al fine di assicurare l'integrazione degli elementi valutativi e la
speditezza ed efficacia del procedimento. In particolare al fine di:
- dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
nelle politiche settoriali;
- individuare un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della
collaborazione, le forme di consultazione da attivare e i soggetti competenti in materia
ambientale ed il pubblico da consultare;
- definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale e del loro livello di
dettaglio;
- verificare la qualità del rapporto ambientale e la congruenza del piano/programma con
le informazioni e gli obiettivi del rapporto ambientale;
- individuare le necessità e le modalità di monitoraggio.
Visto che le citate disposizioni regionali definiscono caratteristiche, competenze e funzioni
dell’autorità competente nell’ambito della procedura v.a.s., e in particolare:
Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18
agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge
n. 448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile.
Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 06/03/2009 di avvio del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del
Piano di Governo del Territorio (PGT), e le deliberazioni della Giunta Comunale n. 24 del
17/02/2010, n. 101 del 13/08/2010 e n. 125 del 05/10/2010, di approvazione “ degli
adempimenti connessi all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) e individuazione
dell’autorità procedente e dell’autorità competente per la VAS.
Considerato che nelle richiamate delibere della Giunta Comunale non si dà atto, e non
emergono in capo ai Soggetti individuati, specifiche competenze in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile correlate alla “specificità e
unicità dell'isolotto di ponte San Pietro, come ambito di straordinaria valenza ambientale”
meritevole di un alto grado di tutela nella sua unitarietà e integralità”, come definito e
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piu’ volte evidenziato dagli enti e soggetti esterni, sia prima dell’avvio della procedura
che in ambito della procedura V.A.S.
Che tali carenze in ambito della procedura V.A.S. unitamente al mancato raccordo delle
considerazioni ambientali formulate dagli enti e soggetti competenti invitati alla V.A.S.
generano di conseguenza, nel redigendo P.G.T, previsioni urbanistiche contrastanti con
le finalità e con le indicazioni del P.T.P.R. per la tutela e valorizzazione ambientale.
Che tali previsioni di P.G.T. sono in evidente contrasto con le prescrizioni e richieste
formulate dalla Provincia di Bergamo per l’adozione di una tutela specifica dell’ambito e
per declinare adeguate azioni di ricomposizione ambientale e deframmentazione dei
varchi ecologici ai sensi e con le modalità previste dalla Delib.G.R. 26-11-2008 n. 8/8515
(“Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la
programmazione territoriale degli enti locali.)
Verificato che, per la carente valutazione ambientale in ambito di V.A.S., sono state
inserite nei documenti del piano di governo del territorio adottato, previsioni
urbanizzative per l'isolotto con possibilità edificatorie e volumetrie attribuite nell’ambito.
Che tali previsioni urbanizzative in assenza di adeguata valutazione delle emergenze
naturalistiche presenti e delle potenzialità intrinseche di valorizzazione dell’isolotto,
eludono i criteri di valutazione ambientale per la Piani/programmi urbanistici ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla D.G.R.
6420/2007 e s.m.i. in attuazione della direttiva n° 42/2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea.
Considerato che dette previsioni di P.G.T., con i previsti interventi urbanizzativi e di
frammentazione in un'area particolarmente sensibile e di pregio ambientale, aprono alla
possibile compromissione irreversibile dell'unitarietà ed unicità dell'isolotto, in contrasto
con il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo e con il P.T.P.R. integrato con la Rete ecologica
regionale, nel mese di dicembre 2009, per le aree prioritarie del “Monte Canto e del
fiume Brembo”.
Che l’intera procedura di V.A.S., per quanto attiene le considerazioni ambientali esperite
sull’isolotto e sulle aree definite di primo livello per la Rete Ecologica Regionale sul
territorio di Ponte San Pietro, è del tutto inadeguata e inidonea ad assicurare il risultato
voluto dalla legislazione Comunitaria e Regionale, che richiede invece, espressamente, di
garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di
elaborazione, predisposizione e adozione di un piano o programma destinato a
incidere sul territorio, pianificando le azioni correlate e necessarie per
contemperare gli aspetti sociali, economici ed ambientali dei piani e programmi.
Che in particolare la procedura di VAS non è conforme al dettato del d. lgs. 152/06,
rispetto alla quale l’art. 4 della L. 12/05 risulta norma antecedente e recessiva stabilendo
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la possibilità di riunire autorità procedente e competente nello stesso ente, il che aggrava
l’elusione della indipendenza e neutralità dell’autorità competente;
Considerato che in conseguenza della carente e inadeguata valutazione ambientale per
l'isolotto, e dell’altrettanto carente parere motivato dell'autorità comunale competente,
sono state inserite nei documenti del piano di governo del territorio adottato, previsioni
urbanizzative in palese contrasto con le richieste e prescrizioni formulate anche, in
particolare, dall’Orto Botanico della città di Bergamo recepite dal settore ambiente della
Provincia per la deframmentazione dei varchi ecologici, di tutela/ricomposizione
ambientale espresse in ambito V.A.S., secondo le previsioni della rete ecologica
regionale integrante del piano territoriale paesistico regionale, cui la
pianificazione locale deve invece necessariamente uniformarsi.
Considerato che gli allegati di P.G.T. adottati prevedono urbanizzazioni nell'isolotto di
Ponte San Pietro, per la realizzazione di 1000 m² di superficie coperta da destinare ad
“attrezzature pubbliche”, e la contestuale attribuzione di volumetria ai privati proprietari
di 0,1 m³ su metro quadro, per il momento perequabili in altre zone urbanistiche come
previsto nel piano dei servizi.
Che tale previsione urbanizzativa produrrebbe da subito, con l’edificio ad uso pubblico di
1000 mq un’ulteriore frammentazione nell’ambito oggetto di tutela, in palese contrasto
con le richieste di tutti gli enti intervenuti e i sopra richiamati criteri di tutela dell'isolotto,
che richiedono, per contro, azioni di ricomposizione ambientale dell’ambito nella sua
totalità con deframmentazione dei varchi per connessione alle aree naturalistiche
sovracomunali in sintonia con le indicazioni di potenziamento e conservazione della
R.E.R.”
Visto inoltre, il progetto di programma integrato di intervento reso pubblico da parte
dell’Amministrazione nell'anno 2009, e l'intenzione di assentire l'edificazione di n° 38
villette nell’isolotto (ALLEGATO 2) .
Visto che tale intenzione non è per ora stata attuata per contrasto con il P.T.C.P.,
contrasto che potrebbe, comunque, essere superato da una variante semplice al P.T.C.P.
come espressamente indicato dall'ufficio provinciale urbanistica (ALLEGATO 3).
Visto che le citate previsioni urbanizzative nel P.G.T. adottato, sull’isolotto e su aree
esterne all’isolotto (es. aree di proprietà privata sulla sponda orografica destra del
Brembo con una porzione di area definita “parte dell'isolotto”, e indicazioni di sviluppo
tramite P.I.I. privato per la sistemazione dei vialetti del verde ecc…), costituirebbero il
presupposto per la possibile riproposizione di un progetto di P.I.I. o di piano
particolareggiato per realizzare strutture pubbliche e anche abitazioni, come più volte
dichiarato dall’Amministrazione (rif. Articolo ISOLA21 di novembre/Dicembre 2010,
articolo Eco di Bergamo del 21/12/2010 e articolo Eco di Bergamo del 19/02/2011, e
pubblicazione comunale di presentazione del P.G.T. febbraio 2011 (ALLEGATO 4).
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Che per le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale, sia a mezzo stampa che negli
allegati tecnici presentati nella procedura V.A.S., di voler “valorizzare l’isolotto” e di
adesione al PLIS non è intervenuto alcun riscontro operativo e concreto nei confronti
degli enti e soggetti a ciò preposti (Provincia, Regione PLIS del basso corso del Brembo),
e che l’ipotesi di PLIS Nord di Cui Ponte San Pietro è capofila non ha avuto alcun seguito,
pur a fronte dello studio realizzato e finanziato anche con risorse Provinciali.
Che per l’ipotesi di annessione al PLIS del basso corso del Brembo, piu’ volte dichiarata
dall’Amministrazione, non è stato contattato e invitato nell’ambito della procedura V.A.S.
l’ente interessato, il PLIS del basso corso del Brembo, che avrebbe potuto a fronte di una
effettiva intenzione in tal senso, esprimere in sede di V.A.S. in accordo con
l’Amministrazione e con gli enti interessati ed i soggetti competenti, le considerazioni e
indicazioni necessarie per l’effettiva procedura di annessione al PLIS del basso corso del
Brembo dell’isolotto, anche con precise indicazioni di tutela, e delle parti di territorio con
valenza ambientale che a ciò si prestano.
Che l’ipotesi progettuale espressa negli allegati di P.G.T. adottato, del tutto incongrua e
contrastante con le finalità di tutela e valorizzazione ambientale dell’ambito, produrrebbe
una valorizzazione in soli termini speculativi con possibilità edificatorie ed urbanizzative
previste per la realizzazione, come piu’ volte ribadito dall’Amministrazione, di un P.I.I.
privato previo variante al P.T.C.P., anche con abitazioni che si configurerebbero nello
specifico, come di elevato pregio e valore in un ambito di straordinaria valenza
ambientale, a fronte della cessione di aree verdi all’amministrazione pubblica che ne
dovrà curare, la gestione e la manutenzione futura.
Che per l'attuale PRG nell’ambito dell'isolotto sussistono unicamente vincoli di tipo
conformativo, senza obblighi per l’Amministrazione di ridestinazione dell'area ad altro
uso, non sussistendo gli estremi tipici dei vincoli preordinati all'esproprio1.
Che tale ipotesi urbanizzativa, a fronte di un evidente beneficio per i privati attuatori
dell’intervento, comporterebbe solo ricadute in termini gestionali e di costi futuri a carico
dell’Amministrazione e della Collettività, e sarebbe inoltre difficilmente compatibile con
una futura richiesta di annessione al PLIS per la compromissione dell’ambito nelle sue
caratteristiche di naturalità.
Per tutto quanto esposto si chiede all’Amministrazione Comunale e all’Autorità comunale
competente e procedente di recepire, per quanto di competenza e nell’ambito della
procedura V.A.S. e di modificare gli allegati del P.G.T. adottato per una effettiva
1 trattandosi di vincoli conformativi, come da giurisprudenza consolidata.
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valorizzazione ambientale, economica e sociale dell’ambito, provvedendo con le seguenti
integrazioni e modifiche:
RETTIFICHE ALLA PROCEDURA V.A.S.
(Come già chiesto con l’osservazione n° 3)
1- la valutazione ambientale strategica per P.G.T. di Ponte San Pietro deve essere
integrata con apposita relazione, ai sensi della D.G.R. 6420/2007, che coordini le
considerazioni ambientali formulate dai soggetti ed enti intervenuti nella procedura di
V.A.S., con riscontro delle particolarità ed unicità ambientali e per le esigenze di
tutela e valorizzazione ambientale dell'isolotto, in accordo con le relazioni
specialistiche degli enti e soggetti competenti e per un’effettiva valorizzazione
ambientale, economico e sociale in una logica sovracomunale in attuazione della R.E.R.
del P.T.R.
2- recepire nella valutazione ambientale strategica (Relazione ambientale e parere
motivato) del P.G.T. la prescrizione di necessaria tutela dell'ambito, proposta dalla
Provincia di Bergamo, avviando quanto necessario per recepire l'isolotto tra le aree
definite come siti di importanza comunitaria o monumento naturale ecc. ai sensi delle
leggi vigenti e in conformità alle prescrizioni del piano territoriale paesistico regionale e
della rete ecologica regionale.
3- indicare e declinare nella relazione ambientale e nel parere motivato della V.A.S. le
azioni di tutela e ricomposizione ambientale da prevedere in P.G.T. in attuazione della
rete ecologica regionale, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale del 26
novembre 2008, n. 8515, recante “Modalità per l’attuazione della “Rete Ecologica
Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”, integrata con
D.G.R n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, recante “Rete Ecologica Regionale di
approvazione degli elaborati finali comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”, e come
prescritto dalla Provincia di Bergamo con parere reso nell’ambito della V.A.S.
RETTIFICHE AI DOCUMENTI DI P.G.T.
4- Omettere, come da osservazione N° 3 dei comitati per la tutela dell'isolotto, la
previsione di realizzare i 1000 m² di superficie coperta e delle urbanizzazioni correlate,
in quanto struttura incongrua, sproporzionata, non necessaria, di frammentazione
dell’ambito in contrasto con le finalità di tutela dell’ambito dell’isolotto secondo la rete
ecologica regionale e secondi il P.T.P.R..
5- Di omettere la previsione dei 0,1 m³ su metro quadro di superficie dell’isolotto, pur se
per il momento perequabili in altre zone urbanistiche ai sensi del piano dei servizi, per
insussistenza, nel caso specifico, della reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio, e
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per la concreta possibilità che tali diritti edificatori attribuiti senza un vincolo di tutela
sovracomunale adeguato per la tutela dell’isolotto possano generare, in un prossimo
futuro con una variante semplice al P.T.C.P., ricadute urbanizzative sull’isolotto stesso
(sulla traccia del progetto di P.I.I. già reso pubblico nel 2009).
6- Recepire negli allegati di PGT, per le aree definite di primo riferimento per l’attuazione
della rete ecologica regionale e in particolare per l'isolotto e per le aree indicate nel
parere con prescrizioni dalla Provincia di Bergamo nell’ambito della V.A.S., le azioni di
tutela e ricomposizione ambientale in attuazione della rete ecologica regionale, ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515 e s.m.i. (recante
“Modalità per l’attuazione della “Rete Ecologica Regionale in raccordo con la
programmazione territoriale degli enti locali”), per una effettiva valorizzazione ambientale
ed economico sociale coerente con i criteri di sostenibilità delle azioni derivanti dagli
accordi internazionali ed europei di riferimento e recepiti dallo stato Italiano con le
normative sopra richiamate.
7- Dare seguito alla volontà espressa nella proposta di accordo di programma per
l’attuazione della Rete ecologica regionale, sottoscritta dal Sindaco di Ponte San Pietro
unitamente ai 21 Sindaci dell’ambito della zona Isola e Dalmine (ALLEGATO 5),
declinando nel P.G.T. le azioni concretamente realizzabili in base ad un progetto di
riqualificazione ambientale con criteri di “sostenibilità”, “Deframmentazione dei varchi
ecologici" “connessione sovracomunale” con i corridoi ecologici, in accordo con i Comuni
proponenti e attualmente impegnati in tale accordo di programma.
8- Recepire nel P.G.T. le necessarie indicazioni di tutela sovracomunale con vincolo
specifico dell'ambito dell’isolotto secondo quanto richiesto dai Comitati Cittadini di Ponte
San Pietro, Curno, Treviolo, Bonate sopra e Presezzo e dalle associazioni ambientaliste
con petizione popolare e raccolta di 4000 firme ALLEGATO 6), dalla Regione Lombardia
(ALLEGATO 7), e indicato come “necessario” dalla Provincia di Bergamo con parere
prot. N. 28.372 in ambito della procedura V.A.S, per l’introduzione di adeguate forme di
tutela tra quelle previste dalla Legge 394/91 e dalla L.R. 86/83 o dalla Direttiva Habitat,
quali:
1. Riserva naturale
2. Monumento naturale
3. Sito di Importanza comunitaria
Si propone come riferimento operativo, per l’impostazione progettuale per declinare le
azioni in attuazione della Rete ecologica regionale, nonchè per la graduale realizzazione
degli interventi, per la stima economica e per il dimensionamento delle strutture
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(possibile guardiania punto informativo all’ingresso di circa 100 mq ; punti di
osservazione naturalistica ; n° 2 ponti per accessibilità e collegamento dei percorsi;
promozione di attività didattico educative), il progetto dei comitati sottoscritto dalle
Associazioni presentato nell'ambito della V.A.S. unitamente all'osservazione 2.
Si comunica che, qualora le valutazioni ambientali e le conseguenti previsioni
urbanistiche di Codesta Amministrazione per l’isolotto di Ponte San Pietro, venissero
confermate secondo i documenti prodotti in ambito della procedura VAS e secondo
documenti adottati del P.G.T., la procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi
dell'articolo quattro della legge regionale 12/2005 e la conseguente procedura di
formazione del P.G.T., indurrebbero al conseguente obbligo di impugnativa degli atti
assunti innanzi all'autorità amministrativa e giudiziaria competente, in quanto illegittimi e
contrastanti con le norme e gli strumenti sovraordinati di tutela ambientale vigenti.
(ALLEGATO 1) Parere Motivato dell'autorità competente e procedente n° p.32.417 in
data 24.11.2010 comprensivo del parere della Provincia di Bergamo prot. N. 28.372 in
ambito della procedura V.A.S
(ALLEGATO 2) Progetto di programma integrato di intervento reso pubblico da parte
dell’Amministrazione nell'anno 2009, per l'edificazione di n° 38 villette nell’isolotto.
(ALLEGATO 3) Parere dell'ufficio provinciale urbanistica per variante semplice al
P.T.C.P. per realizzazione del P.I.I.
(ALLEGATO 4) Dichiarazioni dell’Amministrazione mezzo stampa per interventi
urbanizzativi sull’isolotto
(ALLEGATO 5) Proposta di accordo di programma per l’attuazione della Rete ecologica
regionale, sottoscritta dal Sindaco di Ponte San Pietro e da 21 Sindaci
(ALLEGATO 6) Petizione popolare con 4000 firme dai Comitati Cittadini di Ponte San
Pietro, Curno, Treviolo, Bonate sopra e Presezzo e dalle associazioni ambientaliste.
(ALLEGATO 7) Lettera della Regione Lombardia per vincolo specifico sull’isolotto


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Ill.mo SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Piazza della Libertà, 1
24036 Ponte San Pietro (BG)
Ill.mo SIG. PRESIDENTE
della PROVINCIA DI BERGAMO
DR. ETTORE PIROVANO
ALL’ ASSESSORE ALL’AMBIENTE
della PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Camozzi, 95
24121 Bergamo (BG)
ALL’ASSESSORE AL TERRITORIO-URBANISTICA
della PROVINCIA DI BERGAMO
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
ALL’ASSESSORE AL SETTORE AGRICOLO
della PROVINCIA DI BERGAMO
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIO E URBANISTICA
C.A. Dott. Arch. GIUSEPPE EPINATI
Via G. Sora, 4
24121 Bergamo (BG)
Ponte San Pietro, 11 Febbraio 2011
Oggetto: Osservazioni alla proposta di Piano di Governo del Territorio, articolato nel
Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole, comprensivo degli allegati
relativi alla Valutazione Ambientale strategica, Rapporto Ambientale, Sintesi non
tecnica e Dichiarazione di Sintesi adottato dal Consiglio Comunale di Ponte San
Pietro con deliberazione n. 54 del 11.12.2010.
Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Ponte San Pietro
Ill.mo Sig. Presidente della Provincia di Bergamo
Premesso che le osservazioni di seguito esposte sono state spontaneamente raccolte, sottoscritte
e presentate da un gruppo di cittadini residenti nel Comune di Ponte San Pietro, accomunati
dalla necessità di avere risposte circostanziate e motivate in merito ad alcune scelte relative
alle Proposte di PGT adottate dal Consiglio Comunale, riguardanti nello specifico il territorio
della frazione di Locate Bergamasco. Ciò che ci ha indotti a consultare in modo più approfondito
i vari Documenti di Piano, sono le palesi incongruenze facilmente individuabili anche da
profani dell'urbanistica come noi e come la stragrande maggioranza di cittadini, in antitesi e
contraddittorietà, sia rispetto alle enunciazioni di principio e di tutela contenute negli stessi allegati
di PGT , sotto richiamate, che agli impegni di mandato di Codesta Amministrazione comunale.
In particolare emergono scelte ed orientamenti urbanizzativi che, in modo del tutto contrastante
con il concetto più volte dichiarato di “sviluppo sostenibile” e di “tutela ambientale”, stravol-
1
gono le regole urbanistiche comunali vigenti (P.R.G.) disattendendo, peraltro, le regole di programmazione
e di tutela sovracomunali vigenti (P.T.C.P e P.T.R.) introducendo, anche in ambiti
agricoli e di valore ambientale, ambiti di trasformazione urbanistica incongrui, non correlati alle
reali esigenze e bisogni della collettività, con la definitiva compromissione degli equilibri ambientali
e con nuove prevedibili criticità per il territorio e per tutta la cittadinanza.
Lo scopo delle nostre osservazioni è di ottenere la Vostra attenzione, ill.mo Sig. Sindaco, quella
dei rappresentanti della Giunta Comunale e delle minoranze tutte che compongono il Consiglio
Comunale e del Dirigente Settore Pianificazione Territorio e Urbanistica della Provincia di Bergamo,
affinché si riconsideri, sulla base di una seria ed onesta riflessione, con la mente e il
cuore sgomberi da concetti predeterminati, le Proposte di PGT su basi corrette e rispettose delle
regole comunali e sovracomunali, secondo criteri di effettiva sostenibilità per la valorizzazione
del territorio nei suoi aspetti ambientale, sociale ed economico.
Siamo certi di trovare la necessaria attenzione e disponibilità all'ascolto, prerogative indispensabili
per un dialogo schietto, costruttivo, propositivo e non impositivo, per sviluppare risposte
urbanistiche condivise, utili a salvaguardare la qualità di vita attuale e futura, in sintonia con le
aspettative della comunità di Locate, invece che azioni frettolose giustificate solo dalla mera
aspettativa di introitare risorse straordinarie al fine di sopperire all'oramai endemica difficoltà
finanziaria che il nostro Comune si trova ad affrontare, come più volte pubblicamente ribadito
da alcuni assessori comunali.
Le seguenti osservazioni sono presentate in via formale per la tutela di interessi diffusi, con richiesta
di risposta e controdeduzione da parte di Codesta Amministrazione Comunale e Provinciale,
ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 13 della legge regionale 11.03.2005 n. 12, nei
termini e con le modalità ivi previste, con riferimento agli elaborati di PGT adottato e alla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i. con il parere
motivato di compatibilità ambientale N. p.32.417 delle autorità comunali preposte, Valutazione
ambientale e parere che stanno alla base dell’adozione del PGT .
1) Incongruenti enunciazioni di sostenibilità e tutela ambientali e previsioni
di PGT
Vista la Relazione al Documento di Piano e i pareri espressi nelle Linee Guida e Indirizzi di Piano,
si evince come i relatori abbiano chiaramente focalizzato e fatto emergere l'abnorme trasformazione
provocata dallo sviluppo edificatorio avvenuto in questo ultimo decennio sottolineando
che “I primi anni di questo secolo sono stati caratterizzati da un boom edilizio che è
andato a saturare molti degli spazi occupati dalle ormai residue attività agricole, in modo particolare
intorno al nucleo di Locate, […] che erodono inevitabilmente i sempre più risicati spazi
liberi non edificati. ”
Nel Pianificare la Crescita i relatori proseguono evidenziando che “Il PRG vigente del 1999, con
le relative varianti ha pianificato un consistente sviluppo del territorio urbanizzato sia in termini
di edilizia residenziale che in termini di insediamenti produttivi, sia di carattere industriale
che artigianale” ammonendo che “ questa situazione di saturazione delle previsioni, si pone in
relazione alla nuova pianificazione come un elemento complesso e deve confrontarsi con un
consumo di suolo al limite della sostenibilità in considerazione della limitata estensione del ter ritorio
comunale e delle sempre più scarse aree libere residue ”.
Preso atto che
• i relatori hanno evidenziato il consistente aumento della popolazione;
• questi valori di crescita ci confermano l'abnorme aumento della popolazione di Ponte
San Pietro rispetto alla media provinciale e regionale;
si deduce che questi valori di crescita già di per sé preoccupanti assumono proporzioni
2
drammatiche nel momento in cui si vanno a consultare i dati di crescita demografica
riferiti al solo territorio della frazione di Locate.
Dai dati in nostro possesso si evince che nel decennio di riferimento i residenti a Locate sono
passati dai 1.759 del 1999 ai 2.843 del 2009 e se si aggiorna il dato al 2010 con 2.933 resi -
denti, l'incremento demografico a questo punto sfiora il 67% , una media che supera
di ben 7 volte la crescita regionale (dati statistici forniti dall'ufficio anagrafe del Comune di
Ponte San Pietro in data 24/01/2011).
Nonostante i relatori del PGT abbiano riscontrato l'abnorme incremento demografico sul territorio
di Locate, in modo singolare si contraddicono e propongono nuovi insediamenti abitativi che
porterebbero a Locate altri 500 abitanti. A fronte di quale esigenza abitativa? Visto che i nuovi
insediati proverrebbero quasi tutti da altri comuni, come già avvenuto nell'ultimo decennio.
Se a questi sommiamo gli abitanti che si insedieranno nelle unità abitative attualmente ancora
sfitte o invendute, allora il dato aumenta, fino ad avere altri 1.000 nuovi residenti.
Le Linee Guida del PGT pongono tra i primi obiettivi la sostenibilità e, facendo proprio il modello
di “città sane” delineato dalla Carta di Aalborg affermano che “un corretto approccio alla
sostenibilità non si limita alla salvaguardia delle aree libere residuali ma agisce per ridurre la
necessità di mobilità attraverso una ragionata diffusione dei sevizi, attivando forme di supporto
al commercio diffuso, promuovendo la mobilità dolce”.
Affermazioni bellissime ma chiaramente male interpretate dai relatori del PGT, dove il concetto
di “ragionata diffusione dei sevizi” non trova applicazione e, in risposta alla carenza di servizi
primari più volte lamentati, ci aspettavamo aspettati proposte attuative a sostegno della comunità,
in linea con la tanto decantata Carta di Aalborg, con ambiti commerciali fruibili, rispondenti
alle esigenze dei ceti più deboli, inseriti all'interno del tessuto urbano della frazione, invece
constatiamo che il PGT propone 2 insediamenti commerciali di media grandezza delocalizzati
ai margini estremi del nostro territori, sul confine con il Comune di Mapello.
Per quanto esposto una prima riflessione: come è possibile conciliare la presa d’atto di
una situazione più che critica e al limite della sostenibilità secondo le richiamate dichiarazioni
di intenti nel PGT, con le indicazioni di sviluppo urbanistico introdotte con
lo stesso PGT adottato, che prevede ambiti di trasformazione sui residui terreni agricoli
di Locate?
Incongruenze nei dati relativi alle Previsioni urbanizzative
Nella Relazione al Documento di Piano (Pianificazione sovraordinata) che riprende il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale di Bergamo (approvato nel 2004 e in corso di adeguamento
alla LR 12/05) si rileva che nella tav. 2 ci sarebbe la presenza di solo due aree definite
“area agricola con finalità di protezione e conservazione”. Contrariamente a questa indicazione
contenuta nella relazione del D.D.P., da una verifica della tavola del P.T.C.P. (tav. E2
E4) risulta invece che quasi tutte le aree agricole libere sono soggette ad un “vincolo
per protezione e conservazione” (Art.65 P.T.C.P.-ALLEGATO1).
La richiamata considerazione “parziale” nel PGT, di sole 2 aree agricole con finalità di conservazione,
introduce aperture di fattibilità urbanizzativa in tutte le altre aree agricole; tale previsione
è in contrasto con le prescrizioni del P.T.C.P. che indica, per contro, la necessaria tutela e
conservazione di tutte le aree agricole, come espressamente citato: “i PGT non dovranno
prevedere sovradimensionamenti alle effettive necessità determinate da scelte di
origine strategico”.
Per tali aree il P.T.C.P. indica inoltre le seguenti funzioni:
• ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di connessione, quindi con forti limi-
3
tazioni all’occupazione dei suoli liberi;
• zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto ambientale e di inserimento
paesaggistico delle infrastrutture;
mentre il vigente PRG indica tali aree con la funzione di “Aree di rispetto con vincolo pertinenziale”.
Si sottolinea che tali vincoli sono stati adottati dal PRG vigente proprio per salvaguardare le residue
aree agricole di Locate, vincoli recepiti dal P.T.C.P. quali Obiettivi primari di Piano per
“ mitigare l'abnorme sviluppo edificatorio ed evitare il consumo di suolo non ancora compro -
messo ” e poi ancora “ garantire attento rapporto tra esigenze di espansione e necessità di mas -
sima conservazione dei suoli agricoli attiv i ”.
Incongruenze nella valutazione ambientale
Inoltre, sempre in tema di mantenimento e valorizzazione delle ultime aree e attività agricole,
visto e richiamato il parere motivato di compatibilità ambientale n. p.32.417 espresso nell’ambito
della procedura V.A.S. (tuttora in corso in attesa dell’espressione del parere finale e del
piano di monitoraggio ai sensi della d.g.r. 6420/2007 e s.m.i.), si rileva l’indicazione di valorizzare
gli ultimi lembi di territorio inedificato per la formazione delle connessioni ecologiche in attuazione
della Rete Ecologica Regionale (del P.T.R.) con i seguenti suggerimenti:
“In tema di natura e biodiversità, il territorio comunale, pur non essendo interessato dalla presenza
di aree protette, è tuttavia posto al centro di una possibile connessione tra più aree tutelate
al di là dei suoi confini amministrativi:
– Parco regionale dei Colli di Bergamo a Est;
– PLIS del Monte Canto e del Bedesco a Ovest;
– PLIS del Basso corso del fiume Brembo a Sud.
Elementi su cui appoggiare tale rete potrebbero essere il fiume Brembo, che costituisce la connessione
al PLIS del Basso corso del fiume Brembo, il torrente Quisa quale connessione al Parco
regionale dei Colli di Bergamo e il torrente Lesina, che attraverso il fiume Brembo e il torrente
Dordo, va a connettersi al PLIS del Monte Canto e del Bedesco. Tale quadro territoriale
[…] può costituire un supporto alla costruzione del disegno della rete ecologica.”
Sistema ambientale e agricolo
Prendiamo atto che la Relazione del Piano delle Regole del PGT prevede che le aree destinate
all'agricoltura siano orientate al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura
e delle attività connesse, ammettendo esclusivamente la realizzazione di opere
in funzione della conduzione del fondo, vietando scavi, riporti e livellamenti.
Zone di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola
Nella stessa Relazione di Piano delle Regole si individuano le zone di interesse paesistico / ambientale
a conduzione agricola finalizzate alla salvaguardia di uno degli ultimi lembi di area
agricola caratterizzati da continuità e unitarietà presenti sul territorio di Locate. Sono aree di
particolare rilevanza ambientale, comprendenti anche il corso d’acqua del torrente Lesina con
le sue frange boscate, per le quali è previsto l’obbligo di conservazione dello stato dei luoghi,
con particolare attenzione all’impianto vegetazionale e colturale, e alla valorizzazione degli elementi
di interesse storico ambientale.
Tutela e valorizzazione delle ultime aree agricole
In sintonia con le indicazioni fornite dalla Provincia, attraverso le prescrizioni del P.T.C.P., e dalla
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Regione, con le indicazioni della Rete ecologica del P.T.R., nel PGT adottato si rileva una eccessiva
occupazione del residuo suolo agricolo, contrastante con le indicazioni del
P.T.C.P. e gli stessi obbiettivi del PGT In particolare a Locate sono stati individuati:
• 100.000 m² di suolo convertito e da urbanizzare;
• 66.000 m² costituiscono dall'ambito del Parco Lesina, in gran parte destinato a centro
sportivo ed area feste;
• un'area non ancora evidente nel PGT destinata alla realizzazione di vasche di laminazione
del Lesina.
Questi interventi eliminano quasi completamente gli ultimi terreni agricoli in modo del tutto ingiustificato,
vista l'alta valenza di tali terreni e delle ultime residue attività agricole, in un “bilancio
ecologico” complessivo a livello comunale.
Da una valutazione dei dati riportati dal PGT risulta che la superficie territoriale complessiva interessata
agli ambiti di trasformazione è di 156.572 m² , di cui 36.495 m² rappresentati da interventi
di riconversione di tessuti edilizi esistenti attualmente occupati da attività produttive
ubicate nel capoluogo. Si evince che l'84% dell'intera area di trasformazione ricade sul
territorio di Locate, dato poco edificante, che supera largamente le medie provinciali e regionali.
2) Ambiti di trasformazione 7a e 7b
In questo caso la scelta è in netto contrasto con le indicazioni del P.T.C.P. e con le indicazioni
della “Rete ecologica Regionale” in quanto gli insediamenti residenziali sono collocati su “area
agricola con finalità di protezione e conservazione” (vedi punto 1).
Facciamo notare che questi ambiti di trasformazione ad uso abitativo, composti da 41 nuove
abitazioni, sono collocati a ridosso della nuova fonderia e al nascente insediamento
produttivo, classificato insalubre, localizzato su una vasta area del confinante Comune di
Brembate.
Si segnala inoltre che i terreni sui quali sono stati individuati gli ambiti 7a / 7b sono
soggetti a ristagni idrici superficiali. Tale fenomeno è andato via via aggravandosi in questi
ultimi anni, in seguito alle massicce opere di trasformazioni effettuate sui territori a nord di
quest'area ed al neo insediato polo produttivo, coinvolgendo anche la viabilità ordinaria dell'adiacente
Via A. Diaz.
I residenti in questa via, alcuni dei quali cofirmatari delle presenti osservazioni, lamentano una
inadeguata rete fognaria per la quale attendono oramai da tempo un intervento.
3) Ambito strategico di Villa Mapelli
Nelle previsioni del PGT oltre alla valorizzazione del complesso storico monumentale e la ricostituzione
del paesaggio agrario storico delle aree aperte, si prevede un intervento di proporzioni
ciclopiche per la realizzazione di vasche di laminazione per la regolazione idraulica del torrente
Lesina.
Tale scelta si dimostra palesemente contraddittoria non solo con il PRG vigente ed il P.T.C.P. ma
anche con il PGT stesso che nel Piano delle Regole indica espressamente queste aree destinate
all'agricoltura quali “ aree destinate al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agr i -
coltura e delle attività connesse. In tali zone è inoltre vietata l'apertura di cave e l'esecuzione
di scavi, riporti e livellament i ”. Interventi ammessi nelle zone destinate all'agricoltura sono
esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo (vedi punto 1).
Riteniamo che questa proposta di intervento sia da considerare del tutto fuori luogo,
illegittima e contraddittoria, gravemente lesiva ed irrispettosa di quest'area “monu-
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mentale” tanto decantata dal PGT ma che in realtà si è sempre considerata terra sacrificale,
infatti a Nord, proprio a ridosso della villa Mapelli troviamo insediamenti
produttivi e ad Est il piano di Interscambio, due interventi in netto contrasto con la
vocazione del luogo.
4) Parco del Lesina
Sempre nel D.D.P. si rileva che alcune aree agricole individuate in particolare a Locate, lungo il
torrente Lesina, sono per il P.T.C.P. soggette a indicazioni di “opportuna istituzione del PLIS”
(art.71).
Il Parco L ineare scompare
Il PGT non recepisce le disposizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione PRG vigente
(art. n.45 Parco Lineare Torrente Lesina) che prevedono la realizzazione di un parco lineare,
una fascia larga circa 30 m che costeggia il torrente Lesina su ambedue le sponde e che si snoda
da Nord all'altezza della “Cascina Lesina” per finire a sud in zona policlinico San Pietro a ridosso
del confine con il Comune di Presezzo, su cui proseguirà. Nello stesso ambito del parco
le Norme Tecniche di Attuazione PRG prevedono percorsi pedonali e una pista ciclabile per tutta
la lunghezza della zona, anch'essi in gran parte disattesi.
Parte dell'area, individuata come “Ambito strategico del Parco Lesina” è adibita a
centro sportivo. Il PGT ha individuato quest'area per edificazioni finalizzate alla realizzazione
di impianti sportivi e urbanizzazioni, inserite nel bilancio di fattibilità con una previsione
di spesa di € 2.000.000 per impianti sportivi, in pieno contrasto con le indicazioni del
P.T.C.P. e con le indicazioni della “Rete ecologica Regionale” (vedi punto 1).
Inoltre, le Previsioni del Piano dei Servizi destinano sempre per la stessa area altri fondi per un
importo di € 1.650.000, alla voce “ Parco Lesina - aree verdi di 66.000 m² ”, che sommati ai
€ 2.000.000 previsti per gli impianti sportivi ed ai € 425.000 previsti per il ponticello e sottopasso
ciclo pedonale portano la previsione di spesa alla considerevole cifra di € 4.075.000.
Se per un verso dovremmo ritenerci soddisfatti, vista la generosa previsione di spesa messa a
disposizione per la comunità di Locate, dall'altro ci sentiamo seriamente preoccupati: più di
€ 4.000.000 da investire su un'area di 66.000 m² di “Parco” sono tanti, anzi troppi, in quanto
un tale finanziamento porterà alla realizzazione di infrastrutture invasive, tali da snaturare e
cancellare irreversibilmente la peculiarità naturalistica del Parco stesso.
Per interventi infrastrutturali urgenti non si prevede invece alcuna voce di spesa. La
cosa che più colpisce è constatare che a fronte di previsioni di spesa così cospicue per la realizzazione
di un centro sportivo, il PGT non introduce alcuna voce di spesa per interventi urgenti,
più volte sollecitati dalla comunità di Locate, promessi dall'amministrazione comunale, ma
anche questa volta rimasti nel cassetto, dimenticati. Per citarne alcuni, ricordiamo l'urgenza di
interventi per la realizzazione di: sistemi fognari adeguati, ampliamento di scuole, servizi, marciapiedi;
ci fermiamo qui, ma la lista potrebbe allungarsi.
4a) Ambito di trasformazione n.6
Sul lato sinistro del torrente Lesina a fianco dell'area di “opportuna istituzione del PLIS” il PGT
ha individuato l'ambito di trasformazione n. 6, incastonato in un'area sottratta con precisa
maestria alla sua naturale funzione di “Ambito strategico del Parco del Lesina”.
In questo caso (rispetto al punto 4) la scelta è ancor più stridente, in netto contrasto con le indicazioni
del P.T.C.P. e con le indicazioni della “Rete ecologica Regionale” con l'aggravante che
in questo caso l'intervento non ha nemmeno i requisiti di pubblica utilità (vedi punto 1).
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Questa scelta non trova spiegazioni plausibili e cosa abbia spinto l'amministrazione a tentare di
inserire in modo del tutto inopportuno quest'area in Ambito di Trasformazione Abitativa, da
adito a considerazioni poco edificanti e ingiustificabili. La destinazione di quest'area è sempre
stata chiara, non è mai stata messa in discussione e non si è mai prestata ad interpretazioni
fuorvianti, anche se ora si vorrebbe tentare di cambiate le regole del gioco, o meglio ancora,
cancellare le regole, fare passare quest'area come se fosse di completamento… a che cosa?
Le amministrazioni comunali che dal dopoguerra fino ad ora, si sono succedute, si sono sempre
dimostrate rispettose nei riguardi di questo lembo di terra ad alta sensibilità paesaggistica,
imponendo su quest'area vincoli di tutela per la sua salvaguardia e conservazione, rifuggendo
ogni sorta di compromesso che assecondasse le ripetute sollecitazioni e richieste di
accomodamento che negli anni, più volte sono state avanzate.
Ecco come mai, la cascina del Brugale con i suoi “Limagn” si è conservata ed è arrivata a noi
così com'era nei secoli scorsi, divenendo un raro esempio di territorio vissuto e ben conservato,
ricco di storia e di cultura contadina da salvaguardare e non certo da cancellare.
Chi ha proposto le due istanze preliminari (n.41 e 57 tav.4 della Carta delle istanze preliminari)
di certo ha altri interessi da contrapporre alla salvaguardia di questo paesaggio, ma chi ha assecondato
tali richieste, concedendo molto di più del richiesto, merita un ammonimento perché:
• non è possibile concedere un ulteriore intervento di 39 unità abitative che insisteranno
su Via Colombo (SP 168) già caratterizzata in questo tratto di strada da evidenti
problemi di viabilità e di accesso alle attuali abitazioni. Prevedere un'uscita cieca
a ridosso di una doppia curva, dove la sede stradale è stretta e sprovvista di
marciapiedi, non farebbe altro che appesantire ulteriormente il già grave pericolo
per la sicurezza.
• non si può proporre la distruzione irreversibile di quest'angolo di storia contadina,
solo vagliando le tavole e magari senza avere effettuato un sopralluogo. Abbiamo
avuto conferma, e chi ha effettuato una visita ai “Limagn” se n'è reso conto di persona,
della bellezza di questo paesaggio; Vi preghiamo quindi, andateci a fare visita,
prima di decidere in merito.
4b) Lungo il corso del torrente Lesina è stato individuato il Sistema paesistico
ambientale
Si segnala che tali aree sono state classificate dal Piano delle Regole come obiettivo del “sistema
paesistico ambientale” che cosi recita “gli ambiti situati lungo il corso del torrente Lesina
sono riconosciuti come ambiti di valorizzazione, riqualificazione, e/o progettazione paesistica”
(vedi punto 1).
4c) Sistema Ambientale e Agricolo
Il Parco del Lesina rientra nel Sistema Ambientale Agricolo come “Zone di interesse paesistico/
ambientale a conduzione agricola” (vedi punto 1).
4d) Compatibilità geologica e idraulica, cenni storici
È risaputo che in modo particolare le aree situate lungo la sponda sinistra del corso del torrente
Lesina (dove il PGT ha individuato l'ambito di trasformazione n. 6) sono soggette ciclicamente
ad esondazioni e che le stesse aree sono caratterizzate da ristagni idrici superficiali.
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Tale fenomeno era ben conosciuto nel passato, attraverso scritti conservati nell'archivio parrocchiale
di Locate dai quali si evince che nei secoli XVII° e XVIII° queste aree furono sfruttate
per l'approvvigionamento dell'argilla depositata dalle esondazioni del torrente Lesina. La fornace,
collocata poco più a nord di tali aree fornì mattoni per la costruzione della Villa Mapelli e
per l'ampliamento della parrocchiale di Locate; nella seconda metà dell'ottocento in seguito alla
dismissione della fornace, la stessa subì trasformazioni per diventare l'attuale Cascina Brugale,
dove ancora sono ben conservate le volte dell'antico forno.
Ed ora invece cosa si vorrebbe fare, sommare problemi a problemi? Da un lato realizzare una
vasca di laminazione di enormi dimensioni, distruggendo un'area agricola protetta (si prevede
che la lunghezza della vasca sia di 600m.) per la regolazione idraulica del torrente Lesina, nel
tentativo di fare fronte alle improvvise e violenti esondazioni, dall'altro lato invece si vorrebbe
stravolgere quest'area con inopportuni insediamenti abitativi in terreni a alto rischio di esondazione,
rinunciando a questa naturale vasca di laminazione, in grado di contribuire a smorzare
naturalmente la pressione delle piene, il tutto senza impegnare risorse economiche altrimenti
spendibili, mantenendo quest'area intatta, così come l'abbiamo ereditata.
4e) Corridoio ecologico
Si insinua sulla stessa area del Parco Lineare del torrente Lesina ed ha la funzione di tutela
delle aree destinate al “Corridoio Ecologico di Varco” previste sia dal vigente PRG e P.T.C.P.
vengono in gran parte disattese o addirittura cancellate per essere destinate agli ambiti di trasformazione
n. 6 e n.7a e 7b.
Tale previsione di PGT comporta una ulteriore frammentazione dei varchi ecologici in contrasto
con gli strumenti urbanistici sovracomunali, con il piano territoriale Regionale e con il parere
reso dalla Provincia di Bergamo nell'ambito della Procedura V.A.S. che chiede espressamente di
attuare “azioni di ricompattazione dei varchi ecologici”.
Considerato che tale atteggiamento contraddittorio non risulta né giustificabile né motivato, si
chiede di adeguare e rendere coerenti le previsioni del PGT con gli obbiettivi dichiarati di “evitare
il consumo di suolo” e di adeguare le previsioni e linee guida del P.T.C.P. e del PTR in
attuazione della rete ecologica regionale, come richiesto dal settore urbanistico della Provincia
di Bergamo in ambito di Procedura V.A.S..
5) Rispetto cimiteriale
A Nord del Parco del Lesina è ubicato il cimitero di Locate oramai insufficiente rispetto alle effettive
esigenze. Dalle Previsioni del Piano dei Servizi si evince infatti che alla voce “Espansione
cimitero di Locate” corrisponde una previsione di spesa di € 250.000. Da una verifica
del DDP tav. 16.2 si constata che il previsto ampliamento non risulta essere indicato sulle tavole,
di conseguenza anche la fascia di rispetto cimiteriale non ha subito spostamenti.
6) Fonderia a Locate
Si fa notare che ai 100.000 m² di suolo convertito da urbanizzare, individuato sul territorio di
Locate, vanno sommati altri 110.760 m² frutto di una trattativa dell'amministrazione comunale
con la Mazzucconi, in subordine alla dismissione dell'ambito di trasformazione n. 3, ubicato nel
capoluogo ed attualmente insediato dalla stessa Fonderia Mazzucconi.
La necessità di dismettere e trasferire questa attività nociva altrove, fuori dal centro abitato di
Ponte San Pietro, ha spinto gli amministratori a cedere un'area agricola libera individuata a
Nord del territorio di Locate, il tutto senza valutare l'impatto ambientale che un insediamento
di tale dimensioni provocherà.
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Facciamo notare che la superficie destinata alla realizzazione di una nuova fonderia è di
110.760 m² in cambio della dismissione dei 19.712 m² attualmente utilizzati.
Per contro, il problema ambientale non è stato per nulla risolto ma solo trasferito e ceduto
in eredità agli abitanti di Locate, in secondo luogo, la permuta risulta sproporzionata
e immotivata in quanto consente la realizzazione di un insediamento produttivo ben
5 volte superiore all'area da dismettere, inoltre risulta che l'azienda non sia più interessata
ad investire, avvalorando l'ipotesi di una imminente cessione a terzi, il tutto dall'amaro sapore
prettamente speculativo.
Purtroppo questo è il risultato di una politica urbanistica miope, campanilista e per nulla lungimirante,
che come al solito si arrabatta nel tentativo di risolvere problemi alla solita maniera,
dove una mano lava l'altra senza considerare i danni ambientali conseguenti a tali scelte.
Di questo imminente disastro ambientale il PGT non relaziona affatto, limitandosi solo a proporre
l'adozione di una esigua fascia a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto ambientale.
7) Grandi infrastrutture territoriali
Si rileva nel DDP l'indicazione di realizzare oltre alle infrastrutture viarie, un sistema di trasporto
su ferro in sintonia con le previsioni del P.T.C.P. le quali indicano la necessità di realizzare
una nuova linea tranviaria, una sorta di ferrovia urbana, che collega la Val Brembana con la
stazione ferroviaria di Ponte San Pietro, incrementando in questo modo la strategicità del nodo
intermodale.
Nelle previsioni a lungo termine si ribadisce che oltre alle infrastrutture viarie il P.T.C.P. prevede
la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico su ferro gravitante su Bergamo; tale sistema,
consistente in diverse linee tramviarie in sede propria.
8) Salvaguardia delle cascine
A tale riguardo, dobbiamo segnalare un contraddittorio tra il Documento di Piano e il Piano delle
Regole.
Il Documento di Piano con la “Carta dei valori del Paesaggio” individua quali “elementi del
paesaggio legati alla cultura identitaria locale” le tre cascine ubicate sul territorio di Locate,
mentre dal Piano delle Regole “Carta della Disciplina del Territorio” Tav. 17.1, si evince,
dal sistema residenziale, che le funzioni di destinazione delle cascine non sono conformi al ruolo
espresso nella Carta dei valori del Paesaggio.
• Cascina Torre, di originale ha mantenuto solo il nome a causa di interventi insediativi
non conservativi che ne hanno oramai completamente snaturato l'aspetto estetico, il significato
storico e culturale; il PDR la destina a terziario produttivo.
• Cascina Lesina, anch'essa destinata al terziario produttivo, si trova in grave stato di
degrado e necessita di un intervento di salvaguardia, altrimenti destinata alla demolizione
per far posto alla nuova destinazione urbanistica senza vincoli di tutela conservativa.
• Cascina Brugale, si presenta in ottimo stato di conservazione, è abitata nella quasi totalità,
della sua storia già ne abbiamo già accennato al sottopunto 4d.
Per la Carta delle Discipline del Territorio rientra nel sistema residenziale e viene stranamente
collocata in “zona residenziale di consolidamento”, che per il Piano delle Regole
sta ad indicare “l e zone consolidate del territorio, realizzate prevalentemente negl i
ultimi decenni del XX° secolo, senza vincoli di tutela conservativa ”.
Questo è veramente inaccettabile, consentire che un nucleo abitativo del XVII° secolo,
con tanta storia da raccontare, possa essere impunemente abbattuto e ricostruito
con parametri edificatori maggiorati, in quanto classificato alla stregua di una abitazione
realizzata negli ultimi decenni del XX° secolo, senza vincoli e tutela conservativa è cosa
che fa gridare allo scandalo.
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OSSERVAZIONE per quanto esposto ai punti n. 1, 2, 3, 4 e relativi sottopunti
In merito alla tutela ambientale e previsioni urbanizzative del PGT, considerato che le
aree agricole non mostrano alcuna tutela ma, anzi, per il nuovo PGT vengono definitivamente
cancellate in contrasto con gli strumenti sovracomunali e con gli stessi obiettivi dichiarati dall'Amministrazione
Comunale di “evitare il consumo di suolo” (obbiettivo peraltro erroneamente
così interpretato anche dalla ASL nel parere espresso in ambito V.A.S.), e che specifici ambiti
devono invece essere trattati con particolare attenzione e tutela anche per i richiamati rischi
idraulici da sempre conosciuti
chiediamo
• di adeguare e rendere coerenti le previsioni del PGT con gli obiettivi dichiarati di “evitare
il consumo di suolo” e di adeguare le previsioni e linee guida del P.T.C.P. e del PTR in
attuazione della rete ecologica regionale, come richiesto dal settore urbanistico della
provincia di Bergamo in ambito di procedura V.A.S.;
• di riconsiderare e omettere le previsioni urbanizzative degli ambiti di trasformazione
sui residui terreni agricoli di Locate, e negli ambiti di trasformazione richiamati,
con particolare attenzione agli ambiti 6, 7a e 7b, in quanto gli stessi
si configurano come interventi di saldatura dell’edificato che potrebbero interferire
con le connessioni ecologiche fluviali (con necessità quindi di porre particolare
attenzione al loro inserimento nel contesto locale) e chiaramente espresso nell'Osservazione
al Parere Motivato di Compatibilità Ambientale della Provincia di Bergamo,
per l’oggettivo interesse di conservazione/valorizzazione sia a livello Provinciale che Regionale;
• che il nuovo PGT lasci invariate le previsioni di uso agricolo introducendo, per contro,
previsioni di maggior tutela del suolo agricolo e delle attività presenti, prevedendo azioni
di effettiva valorizzazione anche in attuazione della Rete ecologica del P.T.R., come
suggerito dalla Provincia di Bergamo nell’ambito della Procedura V.A.S.;
• che nel nuovo PGT, nella valutazione ambientale e nel piano di monitoraggio siano considerate
ed esplicitate le azioni in attuazione della rete ecologica (come richiesto dalla
Provincia di Bergamo in ambito della procedura V.A.S.) come presupposto anche per la
possibile e auspicata adesione ad un P.L.I.S., secondo intenzione peraltro dichiarata anche
da Codesta Amministrazione Comunale e più volte sollecitato da diverse associazioni
ed enti, ma sinora senza alcun riscontro in atti ed impegni ufficiali;
• che nell'ambito strategico del Parco Lesina venga reintrodotta la fascia di salvaguardia
del “ Parcolineare con annessa pista ciclabile e pedonale ” (art.45 norme
tecniche attuative PRG vigente).
• che nel nuovo PGT si introducano nella previsione di spesa finanziamenti finalizzati ad
interventi infrastrutturali urgenti, quali: fogne, marciapiedi, scuole, esercizi pubblici con
ambiti commerciali individuati all'interno del tessuto urbano e non delocalizzati sui confini
territoriali.
• che nel nuovo PGT si individuino altre aree di tracimazione, a sostegno di quella dei “Limagn”
(vedi 4d Compatibilità geologica) con la funzione di contribuire a smorzare naturalmente
la pressione delle piene, evitando interventi distruttivi ma non risolutivi, delle
ultime aree agricole di Locate.
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OSSERVAZIONE per quanto esposto al punto n. 5 ( R ispetto cimiteriale )
Chiediamo
di rendere evidenti nei documenti di PGT i concreti elementi di fattibilità di tale previsione, in
particolare gli spazi di occupazione e le relative aree di rispetto cimiteriale in conformità
alle previsioni.
OSSERVAZIONE per quanto esposto al punto n. 6 ( Fonderia a Locate )
Chiediamo
di omettere tale previsione e di attivare una efficace analisi di verifica per rilocalizzazione degli
insediamenti produttivi in ambiti adeguati.
OSSERVAZIONE per quanto esposto al punto n. 7 ( Grandi infrastruttu -
re )
Chiediamo
di rendere evidenti nei documenti di PGT i concreti elementi di fattibilità di tale previsione; in
primo luogo gli spazi di occupazione e le modalità tecnico economiche previste per tale
opera. In assenza di elementi oggettivi di fattibilità si ritiene che tale previsione sia solamente
fuorviante e “da chiarire” non fosse altro per correttezza nei confronti dei cittadini.
OSSERVAZIONE per quanto esposto al punto n. 8 ( Salvaguardia delle
cascine)
Chiediamo
che mentre per la Cascina Torre la situazione è oramai irreversibile, per le altre due chiediamo
una rettifica al documento di PGT con inserimento di vincolo di tutela conservativa, con un programma
volto al recupero attivo e la dove necessario con risanamento conservativo del patrimonio
edilizio, indirizzato alla valorizzazione e riabilitazione funzionale delle parti edificate
e degli spazi aperti e di relazione, intendendo la conservazione come intervento attivo
che interpreta l’evoluzione dell’assetto storico dell’abitato, utilizzando gli stessi criteri e sistemi
regolatori previsti dal Piano delle Regole per il “Sistema dei nuclei storici”.
Certi di avere dato un contributo positivo, con l'auspicio che le nostre osservazioni vengano accolte
e valutate con attenzione, rimaniamo a disposizione anche per eventuali richieste chiarificatrici
e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il portavoce delle osservazioni: GANDOLFI PIETRO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 30
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)
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Dati anagrafici e recapito: GANDOLFI PIETRO
nato a Ponte San Pietro il 21/09/1953
residente in VIA CRISTOFORO COLOMBO, 30
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)
C.I. N°. AO1579923
Recapito telefonico: 035.614002
Allegato 1: TAVOLA E.4 P.T.C.P. : AREE AGRICOLE DI TUTELA in zona Locate
Allegato 2: Art. 65 ….per tutela aree agricole DELLE NORME DEL P.T.C.P.
Allegati 3 e 4: n. 2 foto dell'area soggetta ad ambito di trasformazione n.6, con vista della
cascina Brugale e sullo sfondo il Monte Linzone e il Monte Ubione .
Allegati 5-6-7-8: nominativi degli aderenti alle osservazioni.

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Ill.mo SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Piazza della Libertà, 1
24036 Ponte San Pietro (BG)
Ill.mo SIG. PRESIDENTE
della PROVINCIA DI BERGAMO
DR. ETTORE PIROVANO
ALL’ ASSESSORE ALL’AMBIENTE
della PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Camozzi, 95
24121 Bergamo (BG)
ALL’ASSESSORE AL TERRITORIO-URBANISTICA
della PROVINCIA DI BERGAMO
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
ALL’ASSESSORE AL SETTORE AGRICOLO
della PROVINCIA DI BERGAMO
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIO E URBANISTICA
C.A. Dott. Arch. GIUSEPPE EPINATI
Via G. Sora, 4
24121 Bergamo (BG)
Ponte San Pietro, 11 Febbraio 2011
Oggetto: Osservazioni alla proposta di Piano di Governo del Territorio, articolato nel
Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole, comprensivo degli allegati
relativi alla Valutazione Ambientale strategica, Rapporto Ambientale, Sintesi non
tecnica e Dichiarazione di Sintesi adottato dal Consiglio Comunale di Ponte San
Pietro con deliberazione n. 54 del 11.12.2010.
Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Ponte San Pietro
Ill.mo Sig. Presidente della Provincia di Bergamo
Premesso che le osservazioni di seguito esposte sono state spontaneamente raccolte, sottoscritte
e presentate da un gruppo di cittadini residenti nel Comune di Ponte San Pietro, accomunati
dalla necessità di avere risposte circostanziate e motivate in merito ad alcune scelte relative
alle Proposte di PGT adottate dal Consiglio Comunale, riguardanti nello specifico il territorio
della frazione di Locate Bergamasco. Ciò che ci ha indotti a consultare in modo più approfondito
i vari Documenti di Piano, sono le palesi incongruenze facilmente individuabili anche da
profani dell'urbanistica come noi e come la stragrande maggioranza di cittadini, in antitesi e
contraddittorietà, sia rispetto alle enunciazioni di principio e di tutela contenute negli stessi allegati
di PGT , sotto richiamate, che agli impegni di mandato di Codesta Amministrazione comunale.
In particolare emergono scelte ed orientamenti urbanizzativi che, in modo del tutto contrastante
con il concetto più volte dichiarato di “sviluppo sostenibile” e di “tutela ambientale”, stravol-
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gono le regole urbanistiche comunali vigenti (P.R.G.) disattendendo, peraltro, le regole di programmazione
e di tutela sovracomunali vigenti (P.T.C.P e P.T.R.) introducendo, anche in ambiti
agricoli e di valore ambientale, ambiti di trasformazione urbanistica incongrui, non correlati alle
reali esigenze e bisogni della collettività, con la definitiva compromissione degli equilibri ambientali
e con nuove prevedibili criticità per il territorio e per tutta la cittadinanza.
Lo scopo delle nostre osservazioni è di ottenere la Vostra attenzione, ill.mo Sig. Sindaco, quella
dei rappresentanti della Giunta Comunale e delle minoranze tutte che compongono il Consiglio
Comunale e del Dirigente Settore Pianificazione Territorio e Urbanistica della Provincia di Bergamo,
affinché si riconsideri, sulla base di una seria ed onesta riflessione, con la mente e il
cuore sgomberi da concetti predeterminati, le Proposte di PGT su basi corrette e rispettose delle
regole comunali e sovracomunali, secondo criteri di effettiva sostenibilità per la valorizzazione
del territorio nei suoi aspetti ambientale, sociale ed economico.
Siamo certi di trovare la necessaria attenzione e disponibilità all'ascolto, prerogative indispensabili
per un dialogo schietto, costruttivo, propositivo e non impositivo, per sviluppare risposte
urbanistiche condivise, utili a salvaguardare la qualità di vita attuale e futura, in sintonia con le
aspettative della comunità di Locate, invece che azioni frettolose giustificate solo dalla mera
aspettativa di introitare risorse straordinarie al fine di sopperire all'oramai endemica difficoltà
finanziaria che il nostro Comune si trova ad affrontare, come più volte pubblicamente ribadito
da alcuni assessori comunali.
Le seguenti osservazioni sono presentate in via formale per la tutela di interessi diffusi, con richiesta
di risposta e controdeduzione da parte di Codesta Amministrazione Comunale e Provinciale,
ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 13 della legge regionale 11.03.2005 n. 12, nei
termini e con le modalità ivi previste, con riferimento agli elaborati di PGT adottato e alla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i. con il parere
motivato di compatibilità ambientale N. p.32.417 delle autorità comunali preposte, Valutazione
ambientale e parere che stanno alla base dell’adozione del PGT .
1) Incongruenti enunciazioni di sostenibilità e tutela ambientali e previsioni
di PGT
Vista la Relazione al Documento di Piano e i pareri espressi nelle Linee Guida e Indirizzi di Piano,
si evince come i relatori abbiano chiaramente focalizzato e fatto emergere l'abnorme trasformazione
provocata dallo sviluppo edificatorio avvenuto in questo ultimo decennio sottolineando
che “I primi anni di questo secolo sono stati caratterizzati da un boom edilizio che è
andato a saturare molti degli spazi occupati dalle ormai residue attività agricole, in modo particolare
intorno al nucleo di Locate, […] che erodono inevitabilmente i sempre più risicati spazi
liberi non edificati. ”
Nel Pianificare la Crescita i relatori proseguono evidenziando che “Il PRG vigente del 1999, con
le relative varianti ha pianificato un consistente sviluppo del territorio urbanizzato sia in termini
di edilizia residenziale che in termini di insediamenti produttivi, sia di carattere industriale
che artigianale” ammonendo che “ questa situazione di saturazione delle previsioni, si pone in
relazione alla nuova pianificazione come un elemento complesso e deve confrontarsi con un
consumo di suolo al limite della sostenibilità in considerazione della limitata estensione del ter ritorio
comunale e delle sempre più scarse aree libere residue ”.
Preso atto che
• i relatori hanno evidenziato il consistente aumento della popolazione;
• questi valori di crescita ci confermano l'abnorme aumento della popolazione di Ponte
San Pietro rispetto alla media provinciale e regionale;
si deduce che questi valori di crescita già di per sé preoccupanti assumono proporzioni
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drammatiche nel momento in cui si vanno a consultare i dati di crescita demografica
riferiti al solo territorio della frazione di Locate.
Dai dati in nostro possesso si evince che nel decennio di riferimento i residenti a Locate sono
passati dai 1.759 del 1999 ai 2.843 del 2009 e se si aggiorna il dato al 2010 con 2.933 resi -
denti, l'incremento demografico a questo punto sfiora il 67% , una media che supera
di ben 7 volte la crescita regionale (dati statistici forniti dall'ufficio anagrafe del Comune di
Ponte San Pietro in data 24/01/2011).
Nonostante i relatori del PGT abbiano riscontrato l'abnorme incremento demografico sul territorio
di Locate, in modo singolare si contraddicono e propongono nuovi insediamenti abitativi che
porterebbero a Locate altri 500 abitanti. A fronte di quale esigenza abitativa? Visto che i nuovi
insediati proverrebbero quasi tutti da altri comuni, come già avvenuto nell'ultimo decennio.
Se a questi sommiamo gli abitanti che si insedieranno nelle unità abitative attualmente ancora
sfitte o invendute, allora il dato aumenta, fino ad avere altri 1.000 nuovi residenti.
Le Linee Guida del PGT pongono tra i primi obiettivi la sostenibilità e, facendo proprio il modello
di “città sane” delineato dalla Carta di Aalborg affermano che “un corretto approccio alla
sostenibilità non si limita alla salvaguardia delle aree libere residuali ma agisce per ridurre la
necessità di mobilità attraverso una ragionata diffusione dei sevizi, attivando forme di supporto
al commercio diffuso, promuovendo la mobilità dolce”.
Affermazioni bellissime ma chiaramente male interpretate dai relatori del PGT, dove il concetto
di “ragionata diffusione dei sevizi” non trova applicazione e, in risposta alla carenza di servizi
primari più volte lamentati, ci aspettavamo aspettati proposte attuative a sostegno della comunità,
in linea con la tanto decantata Carta di Aalborg, con ambiti commerciali fruibili, rispondenti
alle esigenze dei ceti più deboli, inseriti all'interno del tessuto urbano della frazione, invece
constatiamo che il PGT propone 2 insediamenti commerciali di media grandezza delocalizzati
ai margini estremi del nostro territori, sul confine con il Comune di Mapello.
Per quanto esposto una prima riflessione: come è possibile conciliare la presa d’atto di
una situazione più che critica e al limite della sostenibilità secondo le richiamate dichiarazioni
di intenti nel PGT, con le indicazioni di sviluppo urbanistico introdotte con
lo stesso PGT adottato, che prevede ambiti di trasformazione sui residui terreni agricoli
di Locate?
Incongruenze nei dati relativi alle Previsioni urbanizzative
Nella Relazione al Documento di Piano (Pianificazione sovraordinata) che riprende il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale di Bergamo (approvato nel 2004 e in corso di adeguamento
alla LR 12/05) si rileva che nella tav. 2 ci sarebbe la presenza di solo due aree definite
“area agricola con finalità di protezione e conservazione”. Contrariamente a questa indicazione
contenuta nella relazione del D.D.P., da una verifica della tavola del P.T.C.P. (tav. E2
E4) risulta invece che quasi tutte le aree agricole libere sono soggette ad un “vincolo
per protezione e conservazione” (Art.65 P.T.C.P.-ALLEGATO1).
La richiamata considerazione “parziale” nel PGT, di sole 2 aree agricole con finalità di conservazione,
introduce aperture di fattibilità urbanizzativa in tutte le altre aree agricole; tale previsione
è in contrasto con le prescrizioni del P.T.C.P. che indica, per contro, la necessaria tutela e
conservazione di tutte le aree agricole, come espressamente citato: “i PGT non dovranno
prevedere sovradimensionamenti alle effettive necessità determinate da scelte di
origine strategico”.
Per tali aree il P.T.C.P. indica inoltre le seguenti funzioni:
• ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di connessione, quindi con forti limi-
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tazioni all’occupazione dei suoli liberi;
• zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto ambientale e di inserimento
paesaggistico delle infrastrutture;
mentre il vigente PRG indica tali aree con la funzione di “Aree di rispetto con vincolo pertinenziale”.
Si sottolinea che tali vincoli sono stati adottati dal PRG vigente proprio per salvaguardare le residue
aree agricole di Locate, vincoli recepiti dal P.T.C.P. quali Obiettivi primari di Piano per
“ mitigare l'abnorme sviluppo edificatorio ed evitare il consumo di suolo non ancora compro -
messo ” e poi ancora “ garantire attento rapporto tra esigenze di espansione e necessità di mas -
sima conservazione dei suoli agricoli attiv i ”.
Incongruenze nella valutazione ambientale
Inoltre, sempre in tema di mantenimento e valorizzazione delle ultime aree e attività agricole,
visto e richiamato il parere motivato di compatibilità ambientale n. p.32.417 espresso nell’ambito
della procedura V.A.S. (tuttora in corso in attesa dell’espressione del parere finale e del
piano di monitoraggio ai sensi della d.g.r. 6420/2007 e s.m.i.), si rileva l’indicazione di valorizzare
gli ultimi lembi di territorio inedificato per la formazione delle connessioni ecologiche in attuazione
della Rete Ecologica Regionale (del P.T.R.) con i seguenti suggerimenti:
“In tema di natura e biodiversità, il territorio comunale, pur non essendo interessato dalla presenza
di aree protette, è tuttavia posto al centro di una possibile connessione tra più aree tutelate
al di là dei suoi confini amministrativi:
– Parco regionale dei Colli di Bergamo a Est;
– PLIS del Monte Canto e del Bedesco a Ovest;
– PLIS del Basso corso del fiume Brembo a Sud.
Elementi su cui appoggiare tale rete potrebbero essere il fiume Brembo, che costituisce la connessione
al PLIS del Basso corso del fiume Brembo, il torrente Quisa quale connessione al Parco
regionale dei Colli di Bergamo e il torrente Lesina, che attraverso il fiume Brembo e il torrente
Dordo, va a connettersi al PLIS del Monte Canto e del Bedesco. Tale quadro territoriale
[…] può costituire un supporto alla costruzione del disegno della rete ecologica.”
Sistema ambientale e agricolo
Prendiamo atto che la Relazione del Piano delle Regole del PGT prevede che le aree destinate
all'agricoltura siano orientate al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura
e delle attività connesse, ammettendo esclusivamente la realizzazione di opere
in funzione della conduzione del fondo, vietando scavi, riporti e livellamenti.
Zone di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola
Nella stessa Relazione di Piano delle Regole si individuano le zone di interesse paesistico / ambientale
a conduzione agricola finalizzate alla salvaguardia di uno degli ultimi lembi di area
agricola caratterizzati da continuità e unitarietà presenti sul territorio di Locate. Sono aree di
particolare rilevanza ambientale, comprendenti anche il corso d’acqua del torrente Lesina con
le sue frange boscate, per le quali è previsto l’obbligo di conservazione dello stato dei luoghi,
con particolare attenzione all’impianto vegetazionale e colturale, e alla valorizzazione degli elementi
di interesse storico ambientale.
Tutela e valorizzazione delle ultime aree agricole
In sintonia con le indicazioni fornite dalla Provincia, attraverso le prescrizioni del P.T.C.P., e dalla
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Regione, con le indicazioni della Rete ecologica del P.T.R., nel PGT adottato si rileva una eccessiva
occupazione del residuo suolo agricolo, contrastante con le indicazioni del
P.T.C.P. e gli stessi obbiettivi del PGT In particolare a Locate sono stati individuati:
• 100.000 m² di suolo convertito e da urbanizzare;
• 66.000 m² costituiscono dall'ambito del Parco Lesina, in gran parte destinato a centro
sportivo ed area feste;
• un'area non ancora evidente nel PGT destinata alla realizzazione di vasche di laminazione
del Lesina.
Questi interventi eliminano quasi completamente gli ultimi terreni agricoli in modo del tutto ingiustificato,
vista l'alta valenza di tali terreni e delle ultime residue attività agricole, in un “bilancio
ecologico” complessivo a livello comunale.
Da una valutazione dei dati riportati dal PGT risulta che la superficie territoriale complessiva interessata
agli ambiti di trasformazione è di 156.572 m² , di cui 36.495 m² rappresentati da interventi
di riconversione di tessuti edilizi esistenti attualmente occupati da attività produttive
ubicate nel capoluogo. Si evince che l'84% dell'intera area di trasformazione ricade sul
territorio di Locate, dato poco edificante, che supera largamente le medie provinciali e regionali.
2) Ambiti di trasformazione 7a e 7b
In questo caso la scelta è in netto contrasto con le indicazioni del P.T.C.P. e con le indicazioni
della “Rete ecologica Regionale” in quanto gli insediamenti residenziali sono collocati su “area
agricola con finalità di protezione e conservazione” (vedi punto 1).
Facciamo notare che questi ambiti di trasformazione ad uso abitativo, composti da 41 nuove
abitazioni, sono collocati a ridosso della nuova fonderia e al nascente insediamento
produttivo, classificato insalubre, localizzato su una vasta area del confinante Comune di
Brembate.
Si segnala inoltre che i terreni sui quali sono stati individuati gli ambiti 7a / 7b sono
soggetti a ristagni idrici superficiali. Tale fenomeno è andato via via aggravandosi in questi
ultimi anni, in seguito alle massicce opere di trasformazioni effettuate sui territori a nord di
quest'area ed al neo insediato polo produttivo, coinvolgendo anche la viabilità ordinaria dell'adiacente
Via A. Diaz.
I residenti in questa via, alcuni dei quali cofirmatari delle presenti osservazioni, lamentano una
inadeguata rete fognaria per la quale attendono oramai da tempo un intervento.
3) Ambito strategico di Villa Mapelli
Nelle previsioni del PGT oltre alla valorizzazione del complesso storico monumentale e la ricostituzione
del paesaggio agrario storico delle aree aperte, si prevede un intervento di proporzioni
ciclopiche per la realizzazione di vasche di laminazione per la regolazione idraulica del torrente
Lesina.
Tale scelta si dimostra palesemente contraddittoria non solo con il PRG vigente ed il P.T.C.P. ma
anche con il PGT stesso che nel Piano delle Regole indica espressamente queste aree destinate
all'agricoltura quali “ aree destinate al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo dell'agr i -
coltura e delle attività connesse. In tali zone è inoltre vietata l'apertura di cave e l'esecuzione
di scavi, riporti e livellament i ”. Interventi ammessi nelle zone destinate all'agricoltura sono
esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo (vedi punto 1).
Riteniamo che questa proposta di intervento sia da considerare del tutto fuori luogo,
illegittima e contraddittoria, gravemente lesiva ed irrispettosa di quest'area “monu-
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mentale” tanto decantata dal PGT ma che in realtà si è sempre considerata terra sacrificale,
infatti a Nord, proprio a ridosso della villa Mapelli troviamo insediamenti
produttivi e ad Est il piano di Interscambio, due interventi in netto contrasto con la
vocazione del luogo.
4) Parco del Lesina
Sempre nel D.D.P. si rileva che alcune aree agricole individuate in particolare a Locate, lungo il
torrente Lesina, sono per il P.T.C.P. soggette a indicazioni di “opportuna istituzione del PLIS”
(art.71).
Il Parco L ineare scompare
Il PGT non recepisce le disposizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione PRG vigente
(art. n.45 Parco Lineare Torrente Lesina) che prevedono la realizzazione di un parco lineare,
una fascia larga circa 30 m che costeggia il torrente Lesina su ambedue le sponde e che si snoda
da Nord all'altezza della “Cascina Lesina” per finire a sud in zona policlinico San Pietro a ridosso
del confine con il Comune di Presezzo, su cui proseguirà. Nello stesso ambito del parco
le Norme Tecniche di Attuazione PRG prevedono percorsi pedonali e una pista ciclabile per tutta
la lunghezza della zona, anch'essi in gran parte disattesi.
Parte dell'area, individuata come “Ambito strategico del Parco Lesina” è adibita a
centro sportivo. Il PGT ha individuato quest'area per edificazioni finalizzate alla realizzazione
di impianti sportivi e urbanizzazioni, inserite nel bilancio di fattibilità con una previsione
di spesa di € 2.000.000 per impianti sportivi, in pieno contrasto con le indicazioni del
P.T.C.P. e con le indicazioni della “Rete ecologica Regionale” (vedi punto 1).
Inoltre, le Previsioni del Piano dei Servizi destinano sempre per la stessa area altri fondi per un
importo di € 1.650.000, alla voce “ Parco Lesina - aree verdi di 66.000 m² ”, che sommati ai
€ 2.000.000 previsti per gli impianti sportivi ed ai € 425.000 previsti per il ponticello e sottopasso
ciclo pedonale portano la previsione di spesa alla considerevole cifra di € 4.075.000.
Se per un verso dovremmo ritenerci soddisfatti, vista la generosa previsione di spesa messa a
disposizione per la comunità di Locate, dall'altro ci sentiamo seriamente preoccupati: più di
€ 4.000.000 da investire su un'area di 66.000 m² di “Parco” sono tanti, anzi troppi, in quanto
un tale finanziamento porterà alla realizzazione di infrastrutture invasive, tali da snaturare e
cancellare irreversibilmente la peculiarità naturalistica del Parco stesso.
Per interventi infrastrutturali urgenti non si prevede invece alcuna voce di spesa. La
cosa che più colpisce è constatare che a fronte di previsioni di spesa così cospicue per la realizzazione
di un centro sportivo, il PGT non introduce alcuna voce di spesa per interventi urgenti,
più volte sollecitati dalla comunità di Locate, promessi dall'amministrazione comunale, ma
anche questa volta rimasti nel cassetto, dimenticati. Per citarne alcuni, ricordiamo l'urgenza di
interventi per la realizzazione di: sistemi fognari adeguati, ampliamento di scuole, servizi, marciapiedi;
ci fermiamo qui, ma la lista potrebbe allungarsi.
4a) Ambito di trasformazione n.6
Sul lato sinistro del torrente Lesina a fianco dell'area di “opportuna istituzione del PLIS” il PGT
ha individuato l'ambito di trasformazione n. 6, incastonato in un'area sottratta con precisa
maestria alla sua naturale funzione di “Ambito strategico del Parco del Lesina”.
In questo caso (rispetto al punto 4) la scelta è ancor più stridente, in netto contrasto con le indicazioni
del P.T.C.P. e con le indicazioni della “Rete ecologica Regionale” con l'aggravante che
in questo caso l'intervento non ha nemmeno i requisiti di pubblica utilità (vedi punto 1).
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Questa scelta non trova spiegazioni plausibili e cosa abbia spinto l'amministrazione a tentare di
inserire in modo del tutto inopportuno quest'area in Ambito di Trasformazione Abitativa, da
adito a considerazioni poco edificanti e ingiustificabili. La destinazione di quest'area è sempre
stata chiara, non è mai stata messa in discussione e non si è mai prestata ad interpretazioni
fuorvianti, anche se ora si vorrebbe tentare di cambiate le regole del gioco, o meglio ancora,
cancellare le regole, fare passare quest'area come se fosse di completamento… a che cosa?
Le amministrazioni comunali che dal dopoguerra fino ad ora, si sono succedute, si sono sempre
dimostrate rispettose nei riguardi di questo lembo di terra ad alta sensibilità paesaggistica,
imponendo su quest'area vincoli di tutela per la sua salvaguardia e conservazione, rifuggendo
ogni sorta di compromesso che assecondasse le ripetute sollecitazioni e richieste di
accomodamento che negli anni, più volte sono state avanzate.
Ecco come mai, la cascina del Brugale con i suoi “Limagn” si è conservata ed è arrivata a noi
così com'era nei secoli scorsi, divenendo un raro esempio di territorio vissuto e ben conservato,
ricco di storia e di cultura contadina da salvaguardare e non certo da cancellare.
Chi ha proposto le due istanze preliminari (n.41 e 57 tav.4 della Carta delle istanze preliminari)
di certo ha altri interessi da contrapporre alla salvaguardia di questo paesaggio, ma chi ha assecondato
tali richieste, concedendo molto di più del richiesto, merita un ammonimento perché:
• non è possibile concedere un ulteriore intervento di 39 unità abitative che insisteranno
su Via Colombo (SP 168) già caratterizzata in questo tratto di strada da evidenti
problemi di viabilità e di accesso alle attuali abitazioni. Prevedere un'uscita cieca
a ridosso di una doppia curva, dove la sede stradale è stretta e sprovvista di
marciapiedi, non farebbe altro che appesantire ulteriormente il già grave pericolo
per la sicurezza.
• non si può proporre la distruzione irreversibile di quest'angolo di storia contadina,
solo vagliando le tavole e magari senza avere effettuato un sopralluogo. Abbiamo
avuto conferma, e chi ha effettuato una visita ai “Limagn” se n'è reso conto di persona,
della bellezza di questo paesaggio; Vi preghiamo quindi, andateci a fare visita,
prima di decidere in merito.
4b) Lungo il corso del torrente Lesina è stato individuato il Sistema paesistico
ambientale
Si segnala che tali aree sono state classificate dal Piano delle Regole come obiettivo del “sistema
paesistico ambientale” che cosi recita “gli ambiti situati lungo il corso del torrente Lesina
sono riconosciuti come ambiti di valorizzazione, riqualificazione, e/o progettazione paesistica”
(vedi punto 1).
4c) Sistema Ambientale e Agricolo
Il Parco del Lesina rientra nel Sistema Ambientale Agricolo come “Zone di interesse paesistico/
ambientale a conduzione agricola” (vedi punto 1).
4d) Compatibilità geologica e idraulica, cenni storici
È risaputo che in modo particolare le aree situate lungo la sponda sinistra del corso del torrente
Lesina (dove il PGT ha individuato l'ambito di trasformazione n. 6) sono soggette ciclicamente
ad esondazioni e che le stesse aree sono caratterizzate da ristagni idrici superficiali.
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Tale fenomeno era ben conosciuto nel passato, attraverso scritti conservati nell'archivio parrocchiale
di Locate dai quali si evince che nei secoli XVII° e XVIII° queste aree furono sfruttate
per l'approvvigionamento dell'argilla depositata dalle esondazioni del torrente Lesina. La fornace,
collocata poco più a nord di tali aree fornì mattoni per la costruzione della Villa Mapelli e
per l'ampliamento della parrocchiale di Locate; nella seconda metà dell'ottocento in seguito alla
dismissione della fornace, la stessa subì trasformazioni per diventare l'attuale Cascina Brugale,
dove ancora sono ben conservate le volte dell'antico forno.
Ed ora invece cosa si vorrebbe fare, sommare problemi a problemi? Da un lato realizzare una
vasca di laminazione di enormi dimensioni, distruggendo un'area agricola protetta (si prevede
che la lunghezza della vasca sia di 600m.) per la regolazione idraulica del torrente Lesina, nel
tentativo di fare fronte alle improvvise e violenti esondazioni, dall'altro lato invece si vorrebbe
stravolgere quest'area con inopportuni insediamenti abitativi in terreni a alto rischio di esondazione,
rinunciando a questa naturale vasca di laminazione, in grado di contribuire a smorzare
naturalmente la pressione delle piene, il tutto senza impegnare risorse economiche altrimenti
spendibili, mantenendo quest'area intatta, così come l'abbiamo ereditata.
4e) Corridoio ecologico
Si insinua sulla stessa area del Parco Lineare del torrente Lesina ed ha la funzione di tutela
delle aree destinate al “Corridoio Ecologico di Varco” previste sia dal vigente PRG e P.T.C.P.
vengono in gran parte disattese o addirittura cancellate per essere destinate agli ambiti di trasformazione
n. 6 e n.7a e 7b.
Tale previsione di PGT comporta una ulteriore frammentazione dei varchi ecologici in contrasto
con gli strumenti urbanistici sovracomunali, con il piano territoriale Regionale e con il parere
reso dalla Provincia di Bergamo nell'ambito della Procedura V.A.S. che chiede espressamente di
attuare “azioni di ricompattazione dei varchi ecologici”.
Considerato che tale atteggiamento contraddittorio non risulta né giustificabile né motivato, si
chiede di adeguare e rendere coerenti le previsioni del PGT con gli obbiettivi dichiarati di “evitare
il consumo di suolo” e di adeguare le previsioni e linee guida del P.T.C.P. e del PTR in
attuazione della rete ecologica regionale, come richiesto dal settore urbanistico della Provincia
di Bergamo in ambito di Procedura V.A.S..
5) Rispetto cimiteriale
A Nord del Parco del Lesina è ubicato il cimitero di Locate oramai insufficiente rispetto alle effettive
esigenze. Dalle Previsioni del Piano dei Servizi si evince infatti che alla voce “Espansione
cimitero di Locate” corrisponde una previsione di spesa di € 250.000. Da una verifica
del DDP tav. 16.2 si constata che il previsto ampliamento non risulta essere indicato sulle tavole,
di conseguenza anche la fascia di rispetto cimiteriale non ha subito spostamenti.
6) Fonderia a Locate
Si fa notare che ai 100.000 m² di suolo convertito da urbanizzare, individuato sul territorio di
Locate, vanno sommati altri 110.760 m² frutto di una trattativa dell'amministrazione comunale
con la Mazzucconi, in subordine alla dismissione dell'ambito di trasformazione n. 3, ubicato nel
capoluogo ed attualmente insediato dalla stessa Fonderia Mazzucconi.
La necessità di dismettere e trasferire questa attività nociva altrove, fuori dal centro abitato di
Ponte San Pietro, ha spinto gli amministratori a cedere un'area agricola libera individuata a
Nord del territorio di Locate, il tutto senza valutare l'impatto ambientale che un insediamento
di tale dimensioni provocherà.
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Facciamo notare che la superficie destinata alla realizzazione di una nuova fonderia è di
110.760 m² in cambio della dismissione dei 19.712 m² attualmente utilizzati.
Per contro, il problema ambientale non è stato per nulla risolto ma solo trasferito e ceduto
in eredità agli abitanti di Locate, in secondo luogo, la permuta risulta sproporzionata
e immotivata in quanto consente la realizzazione di un insediamento produttivo ben
5 volte superiore all'area da dismettere, inoltre risulta che l'azienda non sia più interessata
ad investire, avvalorando l'ipotesi di una imminente cessione a terzi, il tutto dall'amaro sapore
prettamente speculativo.
Purtroppo questo è il risultato di una politica urbanistica miope, campanilista e per nulla lungimirante,
che come al solito si arrabatta nel tentativo di risolvere problemi alla solita maniera,
dove una mano lava l'altra senza considerare i danni ambientali conseguenti a tali scelte.
Di questo imminente disastro ambientale il PGT non relaziona affatto, limitandosi solo a proporre
l'adozione di una esigua fascia a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto ambientale.
7) Grandi infrastrutture territoriali
Si rileva nel DDP l'indicazione di realizzare oltre alle infrastrutture viarie, un sistema di trasporto
su ferro in sintonia con le previsioni del P.T.C.P. le quali indicano la necessità di realizzare
una nuova linea tranviaria, una sorta di ferrovia urbana, che collega la Val Brembana con la
stazione ferroviaria di Ponte San Pietro, incrementando in questo modo la strategicità del nodo
intermodale.
Nelle previsioni a lungo termine si ribadisce che oltre alle infrastrutture viarie il P.T.C.P. prevede
la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico su ferro gravitante su Bergamo; tale sistema,
consistente in diverse linee tramviarie in sede propria.
8) Salvaguardia delle cascine
A tale riguardo, dobbiamo segnalare un contraddittorio tra il Documento di Piano e il Piano delle
Regole.
Il Documento di Piano con la “Carta dei valori del Paesaggio” individua quali “elementi del
paesaggio legati alla cultura identitaria locale” le tre cascine ubicate sul territorio di Locate,
mentre dal Piano delle Regole “Carta della Disciplina del Territorio” Tav. 17.1, si evince,
dal sistema residenziale, che le funzioni di destinazione delle cascine non sono conformi al ruolo
espresso nella Carta dei valori del Paesaggio.
• Cascina Torre, di originale ha mantenuto solo il nome a causa di interventi insediativi
non conservativi che ne hanno oramai completamente snaturato l'aspetto estetico, il significato
storico e culturale; il PDR la destina a terziario produttivo.
• Cascina Lesina, anch'essa destinata al terziario produttivo, si trova in grave stato di
degrado e necessita di un intervento di salvaguardia, altrimenti destinata alla demolizione
per far posto alla nuova destinazione urbanistica senza vincoli di tutela conservativa.
• Cascina Brugale, si presenta in ottimo stato di conservazione, è abitata nella quasi totalità,
della sua storia già ne abbiamo già accennato al sottopunto 4d.
Per la Carta delle Discipline del Territorio rientra nel sistema residenziale e viene stranamente
collocata in “zona residenziale di consolidamento”, che per il Piano delle Regole
sta ad indicare “l e zone consolidate del territorio, realizzate prevalentemente negl i
ultimi decenni del XX° secolo, senza vincoli di tutela conservativa ”.
Questo è veramente inaccettabile, consentire che un nucleo abitativo del XVII° secolo,
con tanta storia da raccontare, possa essere impunemente abbattuto e ricostruito
con parametri edificatori maggiorati, in quanto classificato alla stregua di una abitazione
realizzata negli ultimi decenni del XX° secolo, senza vincoli e tutela conservativa è cosa
che fa gridare allo scandalo.
9
OSSERVAZIONE per quanto esposto ai punti n. 1, 2, 3, 4 e relativi sottopunti
In merito alla tutela ambientale e previsioni urbanizzative del PGT, considerato che le
aree agricole non mostrano alcuna tutela ma, anzi, per il nuovo PGT vengono definitivamente
cancellate in contrasto con gli strumenti sovracomunali e con gli stessi obiettivi dichiarati dall'Amministrazione
Comunale di “evitare il consumo di suolo” (obbiettivo peraltro erroneamente
così interpretato anche dalla ASL nel parere espresso in ambito V.A.S.), e che specifici ambiti
devono invece essere trattati con particolare attenzione e tutela anche per i richiamati rischi
idraulici da sempre conosciuti
chiediamo
• di adeguare e rendere coerenti le previsioni del PGT con gli obiettivi dichiarati di “evitare
il consumo di suolo” e di adeguare le previsioni e linee guida del P.T.C.P. e del PTR in
attuazione della rete ecologica regionale, come richiesto dal settore urbanistico della
provincia di Bergamo in ambito di procedura V.A.S.;
• di riconsiderare e omettere le previsioni urbanizzative degli ambiti di trasformazione
sui residui terreni agricoli di Locate, e negli ambiti di trasformazione richiamati,
con particolare attenzione agli ambiti 6, 7a e 7b, in quanto gli stessi
si configurano come interventi di saldatura dell’edificato che potrebbero interferire
con le connessioni ecologiche fluviali (con necessità quindi di porre particolare
attenzione al loro inserimento nel contesto locale) e chiaramente espresso nell'Osservazione
al Parere Motivato di Compatibilità Ambientale della Provincia di Bergamo,
per l’oggettivo interesse di conservazione/valorizzazione sia a livello Provinciale che Regionale;
• che il nuovo PGT lasci invariate le previsioni di uso agricolo introducendo, per contro,
previsioni di maggior tutela del suolo agricolo e delle attività presenti, prevedendo azioni
di effettiva valorizzazione anche in attuazione della Rete ecologica del P.T.R., come
suggerito dalla Provincia di Bergamo nell’ambito della Procedura V.A.S.;
• che nel nuovo PGT, nella valutazione ambientale e nel piano di monitoraggio siano considerate
ed esplicitate le azioni in attuazione della rete ecologica (come richiesto dalla
Provincia di Bergamo in ambito della procedura V.A.S.) come presupposto anche per la
possibile e auspicata adesione ad un P.L.I.S., secondo intenzione peraltro dichiarata anche
da Codesta Amministrazione Comunale e più volte sollecitato da diverse associazioni
ed enti, ma sinora senza alcun riscontro in atti ed impegni ufficiali;
• che nell'ambito strategico del Parco Lesina venga reintrodotta la fascia di salvaguardia
del “ Parcolineare con annessa pista ciclabile e pedonale ” (art.45 norme
tecniche attuative PRG vigente).
• che nel nuovo PGT si introducano nella previsione di spesa finanziamenti finalizzati ad
interventi infrastrutturali urgenti, quali: fogne, marciapiedi, scuole, esercizi pubblici con
ambiti commerciali individuati all'interno del tessuto urbano e non delocalizzati sui confini
territoriali.
• che nel nuovo PGT si individuino altre aree di tracimazione, a sostegno di quella dei “Limagn”
(vedi 4d Compatibilità geologica) con la funzione di contribuire a smorzare naturalmente
la pressione delle piene, evitando interventi distruttivi ma non risolutivi, delle
ultime aree agricole di Locate.
10
OSSERVAZIONE per quanto esposto al punto n. 5 ( R ispetto cimiteriale )
Chiediamo
di rendere evidenti nei documenti di PGT i concreti elementi di fattibilità di tale previsione, in
particolare gli spazi di occupazione e le relative aree di rispetto cimiteriale in conformità
alle previsioni.
OSSERVAZIONE per quanto esposto al punto n. 6 ( Fonderia a Locate )
Chiediamo
di omettere tale previsione e di attivare una efficace analisi di verifica per rilocalizzazione degli
insediamenti produttivi in ambiti adeguati.
OSSERVAZIONE per quanto esposto al punto n. 7 ( Grandi infrastruttu -
re )
Chiediamo
di rendere evidenti nei documenti di PGT i concreti elementi di fattibilità di tale previsione; in
primo luogo gli spazi di occupazione e le modalità tecnico economiche previste per tale
opera. In assenza di elementi oggettivi di fattibilità si ritiene che tale previsione sia solamente
fuorviante e “da chiarire” non fosse altro per correttezza nei confronti dei cittadini.
OSSERVAZIONE per quanto esposto al punto n. 8 ( Salvaguardia delle
cascine)
Chiediamo
che mentre per la Cascina Torre la situazione è oramai irreversibile, per le altre due chiediamo
una rettifica al documento di PGT con inserimento di vincolo di tutela conservativa, con un programma
volto al recupero attivo e la dove necessario con risanamento conservativo del patrimonio
edilizio, indirizzato alla valorizzazione e riabilitazione funzionale delle parti edificate
e degli spazi aperti e di relazione, intendendo la conservazione come intervento attivo
che interpreta l’evoluzione dell’assetto storico dell’abitato, utilizzando gli stessi criteri e sistemi
regolatori previsti dal Piano delle Regole per il “Sistema dei nuclei storici”.
Certi di avere dato un contributo positivo, con l'auspicio che le nostre osservazioni vengano accolte
e valutate con attenzione, rimaniamo a disposizione anche per eventuali richieste chiarificatrici
e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il portavoce delle osservazioni: GANDOLFI PIETRO
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 30
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)
11
Dati anagrafici e recapito: GANDOLFI PIETRO
nato a Ponte San Pietro il 21/09/1953
residente in VIA CRISTOFORO COLOMBO, 30
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)
C.I. N°. AO1579923
Recapito telefonico: 035.614002
Allegato 1: TAVOLA E.4 P.T.C.P. : AREE AGRICOLE DI TUTELA in zona Locate
Allegato 2: Art. 65 ….per tutela aree agricole DELLE NORME DEL P.T.C.P.
Allegati 3 e 4: n. 2 foto dell'area soggetta ad ambito di trasformazione n.6, con vista della
cascina Brugale e sullo sfondo il Monte Linzone e il Monte Ubione .
Allegati 5-6-7-8: nominativi degli aderenti alle osservazioni.

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LEGA NORD - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO
1
Al Comune di Ponte San Pietro
Piazza della Libertà, 1
24036 Ponte San Pietro (BG)
OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI
PONTE SAN PIETRO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 54 DEL 11.12.2010
1. Documento di Piano
Osserviamo come il PGT adottato dal Consiglio Comunale di Ponte San Pietro denoti una
complessiva mancanza di programmazione per un futuro sostenibile e una migliore qualità
della vita della cittadinanza in relazione ai nuovi insediamenti residenziali e/o commerciali
previsti. Un paese come Ponte San Pietro - secondo in Provincia solo al capoluogo per
densità abitativa - necessita di scelte coraggiose, radicali e all’avanguardia per ottenere un
governo del territorio più efficiente e fornire una prospettiva diversa alle sue future
generazioni; passare dal 73% al 77% di suolo urbanizzato, senza adeguate
compensazioni in campo ambientale, si rivela al contrario solamente una scelta miope che
non risponde pienamente agli obiettivi del Documento di Piano (es. “evitare il consumo di
suolo”, “sostenibilità e valorizzazione ambientale”).
Al contrario chiediamo di assumere il "contenimento di consumo del suolo" come reale
priorità del governo del territorio; introdurre a tal fine parametri quantificabili (es. limite
massimo di suolo urbanizzabile, calcolato in base allo stato attuale, alla disponibilità di
aree dismesse e abitazioni sfitte, alla domanda effettiva di nuovi volumi, alla verifica degli
impatti, ecc.); prevedere strumenti che valutino con efficacia e scientificità il progressivo
consumo di suolo; introdurre compensazioni ecologiche preventive ogni volta che,
verificata l'indisponibilità di aree dismesse, si renda necessario un intervento di nuova
costruzione su suolo non edificato; introdurre fasce di rispetto attorno alle nuove
infrastrutture; specificare, nei singoli ambiti di trasformazione, la priorità per parcheggi
sotterranei a carico dei costruttori per tutti i nuovi interventi residenziali.
2. Ambiti di trasformazione: 1a e 1b (Briolo)
Premesso che:
- gli ambiti in esame non si conciliano con l’Accordo di Programma sottoscritto il
24/10/2005 dalle Amministrazioni Comunali di Brembate di Sopra, Valbrembo e
Ponte San Pietro in ordine alla costruzione di un nuovo collegamento viario previsto
tra le due sponde del fiume Brembo proprio in prossimità delle aree in questione
(con la possibilità di rendere ciclopedonalizzabile l’attuale ponte più a nord)
- a tal proposito il Consiglio Comunale di Brembate di Sopra ha approvato con
deliberazione n. 2 del 02.02.2011 il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio
LEGA NORD - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO
2
2011/2013; nell’elenco annuale 2011 figura la costruzione del nuovo ponte,
compresi parcheggi e opere di urbanizzazione (stima dei costi 1.800.000 euro)
- gli ambiti 1a e 1b non perseguono l’obiettivo di “sostenibilità e valorizzazione
ambientale”
Si chiede:
- a che punto sono attualmente, dopo la recente sentenza del Tar, i contenziosi
giudiziari amministrativi tra i comuni di Ponte San Pietro e Brembate di Sopra
relativi alla costruzione del nuovo ponte?
- come si potrebbero conciliare le esigenze di “sostenibilità ambientale”, “integrazione
e valorizzazione del sistema della mobilità” e “dare priorità ai servizi” con la
costruzione, sulla stessa parte di territorio, di unità abitative accanto a un ponte
destinato all’utilizzo di autoveicoli?
3. Ambito di trasformazione 2 (via Cavour / Merena)
Premesso che:
- sarebbe opportuno assicurare una profonda fascia di rispetto e di distanza dal
torrente Quisa, escludendo ogni eventuale area demaniale dall’intervento
residenziale
- ci si chiede quali saranno le soluzioni viarie di ingresso e uscita per le nuove
abitazioni in un’area problematica dal punto di vista viabilistico
- ci si chiede il motivo alla base della scelta di un elevato indice di trasformazione
mc/mq pari a 1,4 (il più alto, tra i vari ambiti, insieme al solo ambito 4 - Bolis), non
spiegabile eventualmente nemmeno in relazione alla quota di edilizia residenziale
convenzionata prevista (che è simile a quella degli altri ambiti di trasformazione)
Si propone:
- eliminazione dell’ambito di trasformazione dalle previsioni del PGT
- attenta bonifica dell’area, una volta dismessa l’attività ivi presente
- creazione di strutture pubbliche a supporto del Parco dell’Isolotto che sorgerà nelle
immediatezze (es. struttura per bike sharing, chiosco bevande, ecc.)
- destinare a orti sociali le aree verdi lungo il Quisa di fronte alla ditta Colleoni
4. Ambito 3 (ex Mazzucconi)
Si chiedono:
- risposte sull’effettiva attuale volontà dell’azienda di rispettare o meno i propositi di
trasferimento dell’attività, anche alla luce della situazione di crisi economica degli
ultimi tempi; e, in caso di risposta positiva, ci si chiede quale sia il cronoprogramma
del trasferimento
- la stretta osservanza della fascia di rispetto cimiteriale
LEGA NORD - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO
3
Si propone:
- prevedere una connessione ciclabile adeguata dall’area verde prevista nell’ambito
fino al centro storico (e quindi idealmente con la possibilità di ricollegarsi al futuro
Parco dell’Isolotto)
- prevedere la possibilità di dislocare presso gli edifici da realizzare varie tipologie di
servizi (soprattutto di tipo piccolo-medio commerciale a sostegno delle zone
limitrofe)
5. Ambito 5 (via F.lli Calvi / Villaggio Santa Maria)
Considerate le limitate dimensioni dell’intervento, il grande quantitativo di invenduto e sfitto
nel medesimo quartiere (es. ex nastrificio Bolis) e il fatto di interessare una delle ultime
zone libere (e coltivate) del quartiere, si sottolinea come tale trasformazione si ponga in
completo contrasto con l’obiettivo del Documento di Piano di “promozione delle attività
primarie” (“Le aree libere saranno quindi soggette ad una politica di valorizzazione
ambientale privilegiando gli aspetti paesaggistici e fruitivi integrati con un nuovo approccio
alla produzione agricola”) e si chiedono in tal senso delucidazioni.
Inoltre si propone:
- eliminazione dell’ambito di trasformazione dalle previsioni del PGT
6. Ambiti 6, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10, 11 (Locate) e Piano dei Servizi (Parco del
Lesina)
Dei 12 nuovi insediamenti previsti da questo PGT, 10 interessano la frazione di Locate:
considerando anche le previsioni del Piano dei Servizi (Parco del Lesina), Locate sarà
sicuramente interessato nel prossimo decennio da un ampio intervento urbanistico che lo
trasformerà come, se non di più, di quanto già avvenuto massicciamente negli ultimi anni.
O, più correttamente, lo stravolgerà in maniera peggiorativa: le scelte effettuate per Locate
manifestano una totale miopia progettuale e sono di quanto più invasivo e inutile si
potesse prevedere. Circa 400 abitanti in più, senza i servizi adeguati quali: connessioni
viarie, scuole (l’ampliamento attuale - peraltro in ritardo - della scuola materna sarà
probabilmente già superato al completamento di tali interventi di trasformazione), negozi di
prima necessità (non grandi strutture di vendita).
Molto sembra ruotare attorno al Parco della Lesina: ribadiamo la totale inutilità e dannosità
di un intervento così aggressivo a ridosso del torrente Lesina e della linea ferroviaria su
una delle aree attualmente libere della frazione. Inutile dal momento che le strutture
ludico-sportivo-ricreative che dovrebbero costituire il Parco in questione esistono già e
sono al momento maggiormente inserite nel contesto della frazione di come lo potrebbero
essere in futuro (oggi vicine al centro storico e più facilmente fruibili dall’utenza): si
possono migliorare quelle attuali, è inutile costruire doppioni a danno del territorio. Inoltre
ci si chiede se il suddetto Parco rispetterà la fascia di rispetto cimiteriale e se non
pregiudicherà futuri ampliamenti del cimitero stesso. E inoltre, come dicevamo, dannoso,
LEGA NORD - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO
4
dal momento che contestualmente alla sua realizzazione si darà libero sfogo a un’ulteriore
cementificazione del territorio.
A partire dall’ambito 6, a riguardo del quale si rileva:
- diminuzione delle aree verdi del territorio, proprio a ridosso di quel Parco del Lesina
che di Parco - cominciamo a capire - avrà ben poco
- vicinanza al fiume Lesina, attorno al quale non sono stati ancora risolti i problemi di
fognature e reflussi durante forti temporali
- ulteriore congestionamento della via Colombo, già attualmente problematica dal
punto di vista viabilistico
La palma del peggiore ambito di trasformazione probabilmente sarà assegnata agli ambiti
7, sia nella versione “a” sia in quella “b”, a riguardo dei quali si rileva:
- inserimento di 41 nuove unità abitative in una delle zone del paese peggiori dal
punto di vista viabilistico (sottopasso via Diaz, Briantea, ecc.) e che andrebbe a
essere ulteriormente compromessa
- inserimento di 41 nuove unità abitative a ridosso della futura nuova area
Mazzucconi, con problemi relativi al congestionamento viario e all’inquinamento
atmosferico
- inserimento di 41 nuove unità abitative in un contesto già gravato da problemi
relativi agli scarichi fognari
- inserimento di 41 nuove unità abitative in un’area nelle cui immediate adiacenze
dovrebbe sorgere la nuova stazione ecologica
- gli obiettivi di Piano vengono completamente sconfessati (“sostenibilità e
valorizzazione ambientale” e “dare la priorità ai servizi”)
Per quello che riguarda gli ambiti 8a e 8b si fa solamente rilevare la dissonanza tra le
trasformazioni (previsti 210 nuovi abitanti, circa la metà di tutti i nuovi previsti nella
frazione) e gli obiettivi di Piano (“sostenibilità e valorizzazione ambientale”, “dare la priorità
ai servizi”).
Gli ambiti 10 e 11 si riferiscono invece a insediamenti di tipo terziario-commerciale per una
superficie complessiva di poco superiore ai 10.000 mq (si ricorda che i due edifici
commerciali previsti presso il futuro Centro di Interscambio avranno una superficie di circa
15.000 mq). Interventi finalizzati ad ospitare attività terziarie e commerciali in forma di
media superficie di vendita non vanno nella direzione auspicata per un corretto utilizzo
degli spazi della frazione e per una risposta alle esigenze della popolazione (peraltro per
l’ambito 11 si prevede la possibilità di ospitare anche grandi strutture di vendita non
alimentari); a cattedrali nel deserto in periferia sono da preferire uno o più spazi di
commercio di vicinato per alimentari (es. Negozi Polifunzionali per alimenti di necessità e
con ruolo di terminali della Pa) sino a un massimo di superficie di vendita di 250 mq,
eventualmente convenzionali con l’Amministrazione Comunale. Peraltro questi ultimi
sarebbero già previsti e possibili negli ambiti di trasformazione 8a/8b e 9 (più vicini al
centro) e pertanto risulterebbero idonei al soddisfacimento delle richieste della frazione
senza ulteriori interventi. Gli ambiti 10 e 11, al contrario, rispondono ad altre logiche: gli
interventi, infatti, mediante la quota di plusvalore di compensazione, dovranno contribuire
alla formazione del Parco del Lesina (motivo in più per ribadire la nostra contrarietà a
quest’ultimo).
LEGA NORD - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO
5
Formulate queste premesse e questi rilievi, si propone:
- eliminazione dei seguenti ambiti di trasformazione dalle previsioni del PGT: 6, 7a,
7b
- eliminazione dei seguenti ambiti di trasformazione dalle previsioni del PGT: 10, 11
(con previsione dell’attivazione immediata delle procedure per l’apertura di uno o
più spazi di commercio di vicinato, verosimilmente contestuali agli ambiti 8a/8b e/o
9)
- ripensamento completo degli spazi del Parco del Lesina
- revisione degli ambiti di trasformazione 8a e 8b, con l’obiettivo di prevedere
interventi più rispondenti agli obiettivi di Piano (pur riconoscendo l’importanza di
concorrere al completamento del sistema anulare di circolazione)
- per ciò che concerne gli ambiti di trasformazione 9a e 9b, si chiede di prevedere
che essi concorrano al completamento dell’anello di Locate stradale (nella
fattispecie: completamento tratto di via Pascoli) e ciclopedonale
- inserire un vincolo d’inedificabilità (residenziale e commerciale) nell’area circostante
la cd. “cascina Lesina”
- inserire un divieto all’insediamento di attività produttive insalubri nell’area
attualmente adibita al trasferimento della Mazzucconi nel caso esso non si dovesse
realizzare
7. Piano dei Servizi (Villa Mapelli)
In merito all’obiettivo del PGT di “valorizzazione di questo complesso storico monumentale
di straordinario interesse”, si chiede:
- come si concilia tale obiettivo con la possibilità di costruzione nelle immediate
vicinanze di due strutture commerciali nell’ambito del futuro Centro di Interscambio?
Per ciò che concerne la “possibilità di attivare il recupero di tutti i fabbricati esistenti, anche
fatiscenti”, si chiede:
- è prevista la possibilità di trasformare alcuni di questi fabbricati in unità residenziali
(es. rustici)?
- su un tale progetto unitario di recupero potrà influire (e se sì, in quale maniera) il
progetto regionale di due vasche di laminazione al fine di contenere le esondazioni
del Lesina previsto nelle adiacenze della Villa Mapelli?
Si propone:
- l’inserimento del seguente vincolo rispetto a un eventuale futuro progetto di unitario
di recupero dei fabbricati: la maggior parte degli spazi interessati dall’intervento
dovrà essere prevista per uso/i pubblico/i o aperto/i al pubblico
- l’inserimento del seguente vincolo rispetto a un eventuale futuro progetto di unitario
di recupero dei fabbricati: qualsiasi intervento proposto non potrà portare ad
aumenti della superficie e dei volumi esistenti
LEGA NORD - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO
6
8. Piano dei Servizi (ex Legler)
Consapevoli che la priorità assoluta per l’area sia quella del mantenimento di una
destinazione produttiva per la maggior parte della stessa (anche eventualmente suddivisa
in più lotti), si propone:
- inserimento di un vincolo d’inedificabilità relativo a interventi residenziali
- inserimento - tra gli interventi da attuare - della priorità da assegnare all’attivazione
di tutte le procedure necessarie per cercare di giungere a un “contratto di recupero
produttivo” in ottemperanza alle normative regionali (es. Cartiere Pigna ad Alzano
Lombardo, polo rinato - nella sua parte in dismissione - come centro delle energie
rinnovabili, tramite la prima applicazione di tale tipologia di contratto in
collaborazione con Regione Lombardia, forze sociali sindacali e imprenditoriali, enti
amministrativi locali, ecc.)
9. Progetti speciali per servizi (Parco del Quisa)
Comprendendone l’utilità ambientale e sociale, si richiede:
- la previsione di una complessiva idonea connessione (in primis ciclopedonale)
del futuro Parco al quartiere di Briolo
10. Progetti speciali per servizi (Centro Sanitario - Policlinico)
Consapevoli che un ampliamento del centro sanitario per la realizzazione di una struttura
ambulatoriale avrebbe ricadute positive da un punto di vista sociale e di assistenza
sanitaria per la popolazione di Ponte San Pietro e del bacino dell’Isola Bergamasca, si
chiede:
- quale tipologia di servizi offrirebbe una struttura ambulatoriale come quella
prevista dal PGT?
- quali aree interessa l’ampliamento della struttura attuale e la costruzione dei
nuovi edifici ambulatoriali (via Fausto Cologni o altre)?
- un Piano Attuativo di questo tipo a quali servizi, infrastrutture e attrezzature è
subordinato?
- si prevede che la nuova struttura ambulatoriale debba essere amministrata dal
Gruppo Ospedaliero San Donato oppure da altre aziende sanitarie?
11. Parco dell’Isolotto
Nulla è più lontano dalle nostre aspettative riguardanti la tutela dell’Isolotto - il più grande
polmone verde rimasto a Ponte San Pietro - del progetto previsto da questo PGT, vale a
dire un acquisto dell’area tutt’altro che assicurato a causa dei cronici problemi di liquidità
propri delle Amministrazioni Comunali (e Ponte San Pietro non pensiamo possa fare
LEGA NORD - SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO
7
eccezione) e la conseguente previsione di un presidio antropico a ridosso del Quisa e
della fasce demaniale (cementificazione e possibilità di costruzione di unità residenziali).
Si propone:
- eliminazione della possibilità di presidio insediativo / antropico prevista
dall’attuale PGT
- circoscrivere il Parklab (orti e parchi tematici) ad aree non sottoposte a
salvaguardia dallo stesso PGT
- inserimento di un vincolo d’inedificabilità (residenziale e commerciale) per l’area
- adesione al Plis (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Basso Brembo,
con il fine ultimo di connettere l’Isolotto idoneamente ai territori già inseriti nel
Plis e premendo per un coinvolgimento nel Parco anche dei comuni di Curno e
Treviolo
- creazione del Parco Naturale dell’Isolotto (con la richiesta della denominazione
di Area Naturale Protetta) attraverso quattro aree con differenti destinazioni: 1)
zona del paleo-alveo nella fascia demaniale a nord (parco pubblico attrezzato),
2) sponde del Quisa e del Brembo (percorso ciclopedonale, Percorso Vita,
sentieri didattici), 3) area naturalistica su gran parte dell’area privata (tutela del
verde rispetto a eventuali interventi residenziali attraverso il vincolo conformativo
d’inedificabilità), 4) parco agricolo, con fattoria didattica e la previsione di
trasformazione futura della stessa in agriturismo (a impatto e km zero)
- richiesta presso le autorità competenti del riconoscimento dei magredi
dell’Isolotto quale SIC (Sito di Importanza Comunitaria)
MOVIMENTO POLITICO “LEGA NORD”
SEZIONE DI PONTE SAN PIETRO
VIA SANZIO, 5
24036 PONTE SAN PIETRO (BG)